Camera di Consiglio
Sentenza Berlusconi-Lario, niente di nuovo – La sentenza che ha revocato l’attribuzione di un assegno di mantenimento in favore della moglie divorziata dell’ex premier, non è certo una novità per gli addetti ai lavori. La Corte di Appello di Milano, applicando retroattivamente un principio ormai consolidato in giurisprudenza ha ritenuto che le condizioni economiche della signora Lario Bartolini non fossero tali da necessitare un’integrazione da parte del coniuge e, pertanto, hanno non solo stabilito che niente le è dovuto ma anche che quanto percepito in passato, debba essere restituito in quanto indebito arricchimento.
Aderendo a principi che possono essere ormai considerati definitivamente consolidati, i Giudici di secondo grado di Milano hanno ritenuto che la signora Lario abbia non solo capacità economiche che garantiscono benessere e autosufficienza e un tenore di vita definito elevatissimo, nonché poter continuare quello stesso tenore senza contributo dell’ex coniuge. La Corte è addirittura andata oltre nella sua analisi, ponendo in evidenza come il complessivo patrimonio su cui la stessa può contare, fosse stato costituito proprio dal coniuge in costanza di matrimonio.
Prescindendo dalle peculiarità del caso, dovute solo alla celebrità dei protagonisti e, conseguentemente, alle cifre, la Corte di Appello ha tra le righe svolto una particolare analisi anche di natura sociale sull’evoluzione dell’istituto del mantenimento. Il giudice estensore della sentenza, donna come il Presidente della Corte, ha prima rimarcato la differenza tra assegno di mantenimento a seguito di separazione (situazione in cui permane il dovere di assistenza derivante dal matrimonio), e assegno divorzile, che incide su una situazione in cui il vincolo matrimoniale è venuto del tutto meno ed i coniugi sono di nuovo persone singole anche sotto il lato economico.
In quest’ottica sono stati applicati i principi che la Corte di Cassazione ha enunciato nella nota sentenza 11504 del 2017 che modificando (e non andando a stravolgere) il precedente orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che il presupposto su cui valutare il diritto ad un mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole non debba essere il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, bensì quello dell’autosufficienza. Il cambiamento sociale per il quale, oggi, il divorzio non è più considerato come in passato, evento negativo e sminuente, spesso depauperante di una persona, bensì accedimento normale. Ergo oggi in generale, e nella fattispecie Berlusconi – Lario in particolare, i Giudici sono andati a toccare una situazione nella quale, seppur non espressamente nominata, si è eliminato una rendita di natura parassitaria, così come definita nella richiamata sentenza della Cassazione.
Questo orientamento è ormai consolidato e pare poco probabile un ritorno alla precedente giurisprudenza che troppo spesso accordava eccessivi benefici al coniuge economicamente più debole. Un chiaro monito per le situazioni in cui quest’ultimo è in grado di generare redditi propri.
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