Camera di Consiglio
CAPPATO E WELBY ASSOLTI, MA LA QUESTIONE FINE VITA RESTA APERTA – Con un’altra importante sentenza che affronta l’annoso tema del “fine vita” e della libertà di autodeterminarsi, Marco Cappato e Mina Welby, rispettivamente tesoriere e direttore dell’Associazione Luca Coscioni, sono stati assolti perché “il fatto non sussiste” per aver accompagnato in Svizzera Davide Trentini, malato di sclerosi multipla, che aveva deciso di porre fine alla propria esistenza.
Marco Trentini veniva a mancare il 13 aprile 2017; Welby e Cappato, il giorno dopo, si erano autodenunciati per l’accaduto quali rappresentanti dell’Associazione Luca Coscioni, che sostiene l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani. Cappato e Mina Welby hanno raccolto l’eredità di Marco Pannella e Piergiorgio Welby.
L’Associazione ed i suoi scopi sono ben noti, e non è la prima volta che vengono ottenuti risultati importanti. Celeberrimo è il caso analogo di Dj Fabo, in cui i due erano finiti sotto processo sempre per la violazione dell’art. 580 del codice penale, che punisce l’aiuto o l’istigazione al suicidio, ed anche in quella sede assolti perché “il fatto non sussiste”.
La vicenda era giunta fino alla Corte Costituzionale che ha riconosciuto la libertà del malato di porre fine alla vita, quando sia l’unico rimedio possibile per porre fine alle proprie sofferenze e, ovviamente, sia capace di intendere e di volere comprendendo il gesto. Tuttavia, nella sua decisione, la Consulta ha posto in evidenza di non potersi sostituire al Legislatore: è quest’ultimo, infatti, che dovrebbe regolamentare l’esercizio di un diritto soprattutto alla luce delle nuove ed importanti questioni che si pongono, qual è il caso del fine vita.
E’ stato a seguito del caso di Dj Fabo che è nata la Legge sul testamento biologico; tuttavia l’aiuto al suicidio è tutt’ora previsto come reato anche se, di fatto, la condotta di chi aiuta un malato impossibilitato a porre fine alla propria vita non è più considerata aberrante dalla società odierna.
In tal senso, proprio nel merito del caso Trentini è opportuno citare integralmente le conclusioni del Pubblico Ministero: “Chiedo la condanna ma con tutte le attenuanti generiche e ai minimi di legge. Il reato di aiuto al suicidio sussiste, ma credo ai loro nobili intenti. È stato compiuto un atto nell’interesse di Davide Trentini, a cui mancano i presupposti che lo rendano lecito. Colpevoli sì ma meritevoli di alcune attenuanti che in coscienza non mi sento di negare”.
Ila risposta del Tribunale è stata l’assoluzione ma già, forse, l’organo dell’accusa aveva dubbi nell’avanzare le sue richieste. A questo punto, più che mai, manca l’intervento del Legislatore per regolamentare un tema così delicato e sentito, come è stato fatto da molti Paesi Europei, evitando così trasferimenti in Svizzera ed anni di processi, mentre le richieste di aiuto all’Associazione Luca Coscioni sono in continuo aumento.
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