Camera di Consiglio

DA RIVEDERE L’ASSEGNO DIVORZILE SE ALLA MOGLIE E’ STATA CONFERITA LA PROPRIETA’ DI UN IMMOBILE – Con una recentissima sentenza, depositata il 5 maggio, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a d esprimersi riguardo alla nodosa questione dell’assegno divorzile.

E’ bene precisare che, con lo scioglimento o con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, al momento della cessazione del vincolo coniugale, è necessario guardare alla valutazione dei beni ricadenti nella comunione, in vista della loro divisione. Tutto ciò rappresenta un fatto rilevante ai fini della determinazione dell’assetto patrimoniale tra le parti.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello rigettava il reclamo contro la sentenza di primo grado: il Tribunale, invero, aveva rigettato la sua istanza che aveva ad oggetto la richiesta di revoca o, perlomeno, la riduzione dell’assegno di mantenimento a favore dell’ex moglie, in sede di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L’uomo proponeva ricorso in Cassazione, lamentando il fatto che la Corte d’appello non avesse valutato rilevante per la determinazione del quantum dell’assegno divorzile Né tantomeno per la possibile revoca, l’avvenuta attribuzione alla ex coniuge di un bene immobile, in seguito allo scioglimento della comunione legale dei beni.

Secondo un orientamento oramai consolidato, nella valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi, ai fini dell’attribuzione e/o della quantificazione dell’assegno divorzile, il Giudice è tenuto a valutare, in caso di regime di comunione dei beni, se e in quale misura l’esigenza di riequilibrio delle condizioni degli ex coniugi, cui è funzionale l’istituto dell’assegno divorzile, non sia già coperta dal regime patrimoniale prescelto. Invero, nel caso in cui i coniugi abbiano optato per tale regime, questo potrebbe comportare un determinato incremento del patrimonio del coniuge che chiede l’assegno divorzile: in tale caso, sarà necessario riequilibrare le ricchezze tra i coniugi, con la possibilità dell’esclusione o della riduzione di tale assegno.

Nel caso di specie, il bene immobile in questione era di proprietà al 50% di entrambi i coniugi ed era stato poi assegnato interamente alla moglie: di ciò, né il Tribunale, né la Corte d’Appello ne avevano tenuto conto. E si apriva, di fatto, con lo scioglimento della comunione, una situazione totalmente diversa rispetto a quella della preesistente. La Cassazione sottolineava, pertanto, che tale mutamento di assetto patrimoniale potesse sicuramente incidere nella fattispecie concreta: ed anche in astratto, tale situazione sarebbe stata idonea ad alterare l’equilibrio economico tra le parti accertato al momento della pronuncia di divorzio. Pertanto, concludeva la Corte, accogliendo il ricorso, che c’è ovviamente “la possibilità di dare ingresso al giudizio di revisione dell’assegno”.

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