Mediatore europeo, nuove regole e poteri
Dopo anni di stallo sul ruolo e i poteri del Ombudsman europeo (da due legislazioni la signora Emily O’Reilly, che abbiamo avuto modo di intervistare in passato), lo scorso 23 giugno gli eurodeputati hanno approvato l’aggiornamento dello Statuto del Mediatore europeo volto a rafforzarne il ruolo. Questa è la naturale conclusione dell’accordo raggiunto dai negoziatori del Parlamento con il Consiglio e la Commissione lo scorso maggio. Il Parlamento aveva già presentato una proposta a febbraio 2019, senza però raggiungere un accordo con il Consiglio.
Il difensore civico viene nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo Eletto per un mandato di cinque anni, secondo la durata del mandato del Parlamento. Il difensore civico può essere rieletto. La sede del Mediatore è al Parlamento europeo in Strasburgo. È assistito da una segreteria di cui nomina il primo responsabile. Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini. La funzione del Mediatore europeo consiste nel tutelare gli interessi dei cittadini e indagare sui casi di presunta violazione della legge o delle pratiche di buona amministrazione, da parte di un’istituzione o un organo dell’UE. I casi in oggetto possono riguardare irregolarità amministrative, discriminazioni, abusi di potere o ritardi ingiustificati.
Il nuovo Statuto conferma il diritto per il Mediatore europeo a intraprendere azioni, non solo sulla base di denunce, ma anche su propria iniziativa nei casi di cattiva amministrazione da parte di organi europei. Le nuove norme chiariscono la possibilità per il Mediatore europeo di esercitare il diritto d’accesso a informazioni UE classificate nel corso di un’indagine e di richiedere la condivisione di informazioni alle autorità degli Stati membri. Ad inizio legislatura il Parlamento elegge il Mediatore europeo. Con la finalità di salvaguardarne l’indipendenza, i futuri candidati a Mediatore europeo non dovranno aver ricoperto il ruolo di membro del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, della Commissione europea o di un governo nazionale, nei due anni precedenti.
Il Trattato di Lisbona istituisce una procedura specifica che consente al Parlamento europeo di fissare lo statuto del Mediatore europeo e le condizioni generali per l’esercizio delle sue funzioni, previo parere della Commissione e con l’approvazione del Consiglio. Le attuali norme non erano state aggiornate da prima dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009.
Il relatore Paulo Rangel (EPP, PT), ha affermato: “Il Mediatore dovrebbe essere un organo indipendente libero di agire come meglio crede. Il Parlamento, al pari delle altre istituzioni dell’UE, può e deve essere indagato. Stiamo sostanzialmente manifestando la volontà di essere oggetto di scrutinio e chiediamo che vengano esaminate le nostre procedure“.
Emily O’Reilly, ricordando il carattere costruttivo che da sempre contraddistingue le relazioni fra Parlamento e Mediatore, ha affermato: “Il nuovo statuto rafforza questo legame… testimoniando il continuo sforzo del Parlamento nel rendere l’Unione più vicina ai cittadini e ad esigere che l’amministrazione UE sia chiamata a rispettare i più alti standard”.
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