Camera di Consiglio
IL VALORE PROBATORIO DEI MESSAGGI WHATSAPP NELLA SEPARAZIONE – Come noto, in sede di separazione dei coniugi, ad uno di essi può essere contestato l’addebito della separazione stessa. Invero, la contestazione dell’addebito può avvenire solo allorché sia accertata la sussistenza della violazione dei doveri coniugali (come, ad esempio, quello di fedeltà) e venga dimostrato che la crisi sia nata proprio a causa di tale lesione (ad esempio, il rapporto è naufragato per via del tradimento).
Un coniuge, dunque, può chiedere l’addebito della separazione all’altro quando lo ritenga responsabile della violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, attribuendogli la colpa del fallimento dell’unione. Il coniuge che si vede contestato l’addebito perde il diritto all’assegno di mantenimento, nonché i diritti successori (che avrebbe perso comunque con l’eventuale successivo divorzio).
Recentemente la Suprema Corte è stata investita di un ricorso da parte del marito, al quale sia in primo che in secondo Grado, era stato riconosciuto l’addebito per la separazione, a causa della sua infedeltà. Veniva provato che Egli aveva avuto una relazione, tramite testimoni e messaggi whatsapp indirizzati all’amante e che tale comportamento aveva causato, irrevocabilmente, la crisi matrimoniale, rendendo impossibile la continuazione della convivenza.
L’uomo, non volendo accettare l’addebito, ricorreva in Cassazione sostenendo di aver smentito in più occasioni di essere l’autore dei messaggi whatsapp e che gli indizi emersi dal procedimento, considerando anche le prove testimoniali non erano gravi, precisi e concordi tanto da provare l’esistenza della relazione extraconiugale.
La produzione di messaggi whatsapp avviene tramite riproduzioni informatiche che, in potenza, potrebbero essere disconosciute: tuttavia, la Suprema Corte evidenzia come, nel caso di specie, il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradando la documentazione a presunzione semplice, deve essere “chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”. Elementi non presenti nel ricorso: l’uomo si limitava a negare di aver dato inizio ad alcuna relazione e, pertanto, le memorie difensive venivano considerate del tuto generiche, anche di fronte alle prove testimoniali fornite dalla moglie.
Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione, andava a confermare anche un orientamento oramai prevalente, secondo il quale il tradimento può essere anche solo virtuale, senza la necessità che diventi carnale: il comportamento misterioso, equivoco, ingeneratore di sospetti di infedeltà nei confronti dell’altro coniuge, può giustificare comunque l’addebito della separazione al “coniuge fedifrago”, quando sia la causa scatenante l’impossibilità di prosecuzione della convivenza.
©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione