Camera di Consiglio
INCOSTITUZIONALE L’ULTERIORE BLOCCO DELLE PROCEDURE DI SFRATTO – A partire dal D.P.C.M. in data 08.03.2020, si sono susseguiti vari interventi da parte del Governo per il blocco delle procedure di sfratto. Tra gli ultimi ricordiamo il D.L. 31/12/2020 n. 183, convertito in legge n.21 del 26 febbraio 2021 che aveva previsto la proroga degli sfratti fino al 30 giugno 2021 ed il seguente D.L. 41/2021 convertito in Legge n. 69 in vigore dal 22 maggio 2021, che per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio e il 30 settembre 2020 ha prorogato sino alla data del 01.09.2021. E lo stesso Decreto Sostegni prevede, all’art. 40 quater una ulteriore proroga per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021, ossia sino al 31 dicembre 2021.
Tuttavia, alla luce di una così grande tutela per gli inquilini, altrettanta non è stata data ai proprietari, per i quali l’unica forma di “tutela” è data dal fatto di non dover pagare le imposte sui canoni eventualmente incassati.
Appare evidente come sia necessaria una maggiore perequazione degli interessi di conduttori e locatori, prevedendo l’adozione di misure di misure idonee a garantire un ragionevole bilanciamento tra le esigenze di entrambi. Opposte esigenze dei conduttori e dei proprietari di immobili, come, ad esempio, potrebbero essere la previsione di forme di compensazione fiscale e/o misure di incentivazione alla sottoscrizione di canoni agevolati e di rinegoziazione dei medesimi.
Confedilizia, dunque, decideva di portare il tema di fronte alla Corte Costituzionale, soprattutto per far sentire la voce di piccoli proprietari, altrettanto bisognosi come i loro conduttori. Con sentenza n. 128 depositata in data 22 giugno 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della seconda proroga della sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore-conduttore, che era stata inizialmente stabilita dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, così ritenendo “non più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore nelle procedure esecutive relative all’abitazione principale di quest’ultimo in considerazione del fatto che i giudizi civili (e quindi anche quelli di esecuzione), dopo l’iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia”.
Invero, la Corte (che conferma come il diritto all’abitazione abbia natura di “diritto sociale”) ha evidenziato che il sacrificio richiesto ai creditori (ossia i proprietari) avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori (i loro inquilini), indicando appositi ed adeguati “criteri selettivi”, finalizzati a giustificare l’ulteriore protrarsi della paralisi dell’azione esecutiva.
Ora, la parola passa al Legislatore, il quale dovrà “adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, tra il diritto del debitore all’abitazione e la tutela giurisdizionale in sede esecutiva dei creditori”.
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