Monopattini elettrici, nuova normativa
Il cosiddetto “Decreto Infrastrutture” è intervenuto sulla disciplina dei monopattini elettrici, divenuti oramai immancabili in specie nelle città più numerose, a seguito degli incentivi statali.
In particolare, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, con decreto in data 18 agosto, ha determinato una normativa ad hoc per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Il decreto prevede, in primis, la definizione di tale mezzo: “Per «monopattino a propulsione prevalentemente elettrica» (di seguito monopattino elettrico) si intende un veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile”.
Necessario è che i monopattini elettrici siano muniti di pneumatici “dotati di battistrada”. E lo spessore di questi ultimi deve essere tale da garantire una sufficiente tenuta in tutte le condizioni d’uso, mentre la potenza del motore elettrico non deve essere superiore a 0,50 KW.
Inoltre, tali mezzi devono essere dotati obbligatoriamente di un “regolatore di velocità”, nonché di avere misure determinate, anche di peso (non superiore ai 40 kg), così come previste dal decreto medesimo. La regolarizzazione di tali mezzi prevede anche la necessaria “marcatura CE”, prevista da una direttiva comunitaria del 2006. Ogni monopattino elettrico deve riportare, in apposita etichetta, l’indicazione del carico massimo che può sopportare in normali condizioni d’uso e dovrà anche essere presente un freno su entrambe le ruote. Tali mezzi dovranno anche avere segnali luminosi indicanti le svolte e la frenata; quelli già in circolazione dovranno conformarsi a tale normativa entro il giorno 1 gennaio 2024.
Di ovvietà, i monopattini elettrici privi di tali caratteristiche non potranno circolare, con le conseguenze che si andranno a spiegare, essendo già, di fatto, equiparati alle bicilette. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 158 del Codice Stradale, anche per questi ultimi sono vietate la fermata e la sosta in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici tali, ad esempio, da occultarne la vista, sui marciapiedi e sui passaggi pedonali, pena la sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da un minimo di 42 a un massimo di 168 Euro.
Inoltre, in mancanza dei requisiti dovuti per legge, si andrà incontro ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a euro 400, oltre a quella accessoria della confisca del mezzo.
Il decreto è già entrato in vigore. Attenzione, dunque, a chi utilizza e possiede tali mezzi.
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