Camera di Consiglio

IPERPROTEZIONE E MALTRATTAMENTI – La Suprema Corte, con una recentissima sentenza, è stata chiamata a far luce sulla situazione di un padre, condannato per il reato di cui all’art. 572 c.p. (ossia, per maltrattamenti in famiglia), asseritamente patiti dal figlio e della compagna convivente.

Ricorreva, dunque, per Cassazione, al fine di veder respinte tali accuse in modo definitivo.  In particolare, quanto al reato di maltrattamenti ai danni del figlio minore, gli erano state contestate una serie di condotte, sostanzialmente riconducibili a tre categorie e segnatamente: condotte volte ad impedire un sereno rapporto del minore con la madre, i nonni e terzi; condotte di eccessivo accudimento del minore medesimo, sottoposto a continue “controvisite” mediche rispetto a quelle cui veniva sottoposto su iniziativa della madre; condotte attinenti al rapporto padre e figlio, in cui si comprendevano contegni di “esasperazione” del loro rapporto (tanto che il figlio aveva il soprannome del padre), di averlo ritenuto avente un ritardo dello sviluppo psicofisico, nonché di sottoposizione a continue registrazioni delle conversazioni e delle telefonate del minore stesso.

Secondo la Corte, tali condotte non sarebbero state riconducibili al paradigma di cui all’art. 572 c.p.:  invero, la Corte rappresentava che: “il reato può essere integrato dalla condotta di chi infligge abitualmente vessazioni e sofferenze, fisiche o morali, a un’altra persona, che ne rimane succube, imponendole un regime di vita persecutorio e umiliante”.

Integrerebbe, dunque, il delitto di maltrattamenti in famiglia quello di un genitore che tenga nei confronti del figlio minore comportamenti di carattere iperprotettivo, ma tali da incidere sullo sviluppo psicofisico del minore stesso, la qual cosa non veniva ravvisata nel caso in esame, alla luce della disamina degli atti e dell’ascolto del minore.

Infatti, le condotte paterne sarebbero rilevanti ai fini della valutazione relativa al corretto esercizio della responsabilità genitoriale ed alle correlate determinazioni riservate al Giudice Civile e, dunque, non  rilevanti penalmente, anche alla luce del fatto che “non appaiono superare la soglia minima di offensività, rappresentata dall’inflizione abituale di sofferenze fisiche o psicologiche idonee ad incidere sullo sviluppo del minore ed a lederne l’integrità, che, anche a prescindere dalla soglia di sensibilità della vittima consenta di qualificarle come maltrattamenti”.

Di conseguenza, la condanna agli arresti domiciliari, dunque, cessava la sua efficacia.

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