Camera di Consiglio

IL DIRITTO DEI FIGLI A MANTENERE IL TENORE DI VITA GODUTO PRIMA DELLA CRISI DEL NUCLEO FAMILIARE – Il caso in esame trae origine da una causa avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In primo grado veniva deciso l’obbligo del padre a corrispondere un contributo al mantenimento in favore dei figli, collocati prevalentemente presso la madre, oltre all’80% delle spese straordinarie per i medesimi. La madre spiegava appello al fine di vedersi riconoscere un assegno divorzile ed una rimodulazione in basso dell’assegno di mantenimento in favore dei figli, oltre alla corresponsione di tutte le spese straordinarie. La Corte d’Appello riconosceva la spettanza di un assegno divorzile, seppur limitato, a favore della madre, ma riteneva adeguato il contributo al mantenimento già disposto dal primo giudice.

La donna ricorreva per Cassazione sulla base di vari motivi di censura e, in particolare, si doleva del fatto che in sede di Appello non era stato considerato il fatto che, nella quantificazione dell’assegno di mantenimento per i figli, trova ancora applicazione il criterio del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, nonché il principio di proporzionalità al reddito dei genitori deve guidare anche la ripartizione delle spese straordinarie necessarie per i figli.

La Suprema Corte confermava quanto statuito ex lege, oltre che dal proprio orientamento granitico, che ciascuno dei genitori ha il dovere di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. In caso di mancato accordo delle parti, sarà il Giudice a stabilire il quantum dell’assegno periodico, considerando le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dai medesimi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Orbene, i diritti dei figli di genitori che non vivono insieme non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori che stanno ancora insieme, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme. Secondo la più recente giurisprudenza, inoltre, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi, anche con riguardo alle spese straordinarie.

Nel caso di specie, tuttavia, non vi era riferimento alcuno ai redditi del padre e, pertanto, la Corte riteneva come non fosse stato utilizzato, nel merito, alcun elemento concreto per verificare il rispetto del principio di proporzionalità

Pertanto, la Corte ordinava un vaglio di proporzionalità in merito agli effettivi redditi dei genitori, fermo restando il diritto dei figli di godere del medesimo tenore di vita goduto prima della crisi familiare.

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione

Condividi
precedente

Tu mi nascondi qualcosa (Film, 2018)

successivo

PNRR rimodulato, nuove risorse per le PMI

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *