Camera di Consiglio

IL RECUPERO DEI CREDITI CONDOMINIALI – Il caso in esame trae origine da un’opposizione da parte di un condomino avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio per il recupero delle spese condominiali non pagate dal medesimo condomino. È bene ricordare che le spese condominiali devono essere corrisposte ex lege e che il mancato pagamento giustifica il recupero coattivo del credito da parte del Condominio.

Ne caso di specie, il condomino si opponeva sulla base del fatto che, a suo dire, vi sarebbe stata un’omessa convocazione dell’assemblea in cui era stato approvato il bilancio consuntivo, per l’asserita mancata trasmissione della documentazione e la sussistenza di errori nei conteggi. Il Tribunale competente respingeva le doglianze del condomino, ma revocava il decreto ingiuntivo opposto per l’avvenuto pagamento, da parte di quest’ultimo, di quota parte delle somme dovute, condannandolo a corrispondere le somme restanti. Anche in sede di appello il gravame non veniva accolto. Il condomino ricorreva per Cassazione, sulla base di vari motivi di censura, insistendo in modo particolare per l’annullabilità della delibera su cui fondava il decreto ingiuntivo opposto.

Con particolare riferimento a quest’ultimo gravame, la Suprema Corte enunciava il seguente principio di diritto: “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, quale quello in esame, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione”.

Sostanzialmente, qualora si volesse far valere l’annullabilità dell’assemblea, deve dedurla mediante apposita domanda e non quale eccezione: ne consegue, dunque, l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio, dell’eccezione con la quale l’opponente deduceva solo l’annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, peraltro senza chiedere una pronuncia di annullamento della medesima.

Il motivo, dunque, veniva ritenuto infondato. Ricordava, infine, la Suprema Corte che in seno al giudizio concernente il pagamento di contributi condominiali, il Condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti. Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l’amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare.

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