Camera di Consiglio

LA PROVA DELLA NOTIFICA INVALIDA GRAVA SUL DESTINATARIO – La questione della notifica regolare di un atto è sempre stata oggetto di discussioni; tuttavia, è bene evidenziare come la normativa vigente sia molto chiara sul punto.

Il caso in esame trae origine da un ricorso da parte di una società conto l’Agenzia delle Entrate radicato avanti alla Commissione Tributaria Provinciale con cui deduceva la mancata notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia medesima.

La Commissione Tributaria rigettava il ricorso, ritenendo valida la notifica dell’avviso di accertamento, eseguita a mezzo posta tramite consegna ad un dipendente della società ricorrente. La decisione veniva impugnata e portata all’attenzione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado che riformava la sentenza. Invero, in sede di II Grado, la notifica veniva considerata nulla, non essendo in alcun modo possibile “evincere il nominativo della persona che ha ricevuto la notifica”: di talchè, la mancata indicazione del nominativo della persona pur qualificata semplicemente come “dipendente” (e, come tale addetto alla ricezione della corrispondenza) avrebbe compromesso inevitabilmente la validità della notifica che, in assenza di tale indicazione, non poteva dirsi perfezionata.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione deducendo come la Corte di Giustizia Tributaria aveva errato nel ritenere nulla la notifica per l’illeggibilità della firma del dipendente, essendosi quest’ultimo dichiarato tale all’agente postale ed essendo pacifico che l’atto era stato notificato presso la sede legale della società.

La Suprema Corte riteneva il ricorso fondato, evidenziando come in sede di II Grado non erano stati applicati i principi che governano la materia, richiamando costante e granitica giurisprudenza sul punto. Rappresentava la Cassazione che: “In materia di sottoscrizione illeggibile del destinatario della notifica dell’avviso di accertamento, questa Corte ha affermato che quando, come nella specie, l’atto venga notificato a mezzo raccomandata presso la sede della società o i locali dell’impresa, come nella specie, a persona che abbia sottoscritto in maniera illeggibile l’avviso di ricevimento, qualificatasi come «persona a servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni», la consegna deve ritenersi validamente effettuata”. Dunque, non è onere del notificatore accertarsi che la persona che si qualifica come “al servizio del destinatario” sia effettivamente tale, incombendo sul destinatario la prova del contrario. Lo stesso principio vale per la notifica a persona fisica.

La Suprema Corte ribadiva, dunque, il principio di diritto secondo il quale: “è irrilevante, ai fini della validità della notificazione, la deduzione della circostanza della illeggibilità della firma del consegnatario, sia in quanto l’omessa indicazione delle generalità non comporta alcuna nullità sia in quanto l’omessa deduzione della estraneità alla sede dell’impresa del consegnatario non fa venir meno la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, una volta accertata, come nella specie, la consegna presso la sede o i locali dell’impresa”.

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