Camera di Consiglio
MINORI E RESPONSABILITA’ DA COSE IN CUSTODIA – Ancora una volta, con una recentissima sentenza depositata il 30 ottobre, la Cassazione torna ad occuparsi della responsabilità da danno cagionato da cose in custodia.
I genitori di un minore chiamavano in causa il Comune per vedersi risarcire il danno cagionato al figlio che aveva riportato lesioni personali a seguito di una caduta per omessa manutenzione di un gioco sprovvisto, nella postazione su cui il piccolo era seduto, dell’apposita maniglia anticaduta.
In primo grado, il Comune veniva condannato al risarcimento del danno causato. A seguito dell’appello, il secondo giudice non confermava la sentenza, significando come presentandosi la cosa custodita (il gioco) priva dell’indispensabile accessorio (la maniglia), era evidentemente inidonea ad essere usata da un bambino; tuttavia, la mancata valutazione del pericolo da parte dei genitori (facenti le veci del danneggiato minorenne), era da considerarsi avente una “efficienza causale autonoma nella eziologia dell’evento”. È richiesto ex lege, infatti, “un dovere dei terzi di fare un uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti in custodia”.
Il minore diventava maggiorenne nelle more del giudizio e ricorreva per Cassazione contro la pronuncia, sulla base di vari motivi di censura, in particolare deducendo come il Giudice d’Appello avrebbe errato nel ritenere avente efficienza causale il comportamento dei genitori, oltre alla mancata valutazione dello stato dell’oggetto, avendo omesso di valutare la dinamica così come rappresentata dalle parti: i genitori non avrebbero interagito con l’oggetto e non avrebbero potuto avere evidenza dello stato di pericolo del minore.
La Corte dichiarava il ricorso inammissibile, richiamando costante e granitica giurisprudenza sul punto, rappresentando che i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 C.C. devono essere provati dal danneggiato, incombendo sul custode la prova liberatoria della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto impeditivo del diritto al risarcimento ed idoneo ad escludere la derivazione del danno dalla cosa custodita.
Nel caso di specie, il Comune aveva portato la prova liberatoria ed il giudizio era da ritenersi del tutto plausibile: l’omessa vigilanza da parte dei genitori sulle condizioni del gioco è da ritenersi di per sé stessa causa esclusiva del danno, consistendo in un comportamento del tutto imprudente.
©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione