Camera di Consiglio

LA CONTESTAZIONE DELLA FUNZIONALITA’ DELL’ETILOMETRO – Il caso in esame trae origine da una sentenza con la quale un automobilista veniva condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro tremila di ammenda per guida in stato di ebbrezza. Quest’ultimo proponeva appello che confermava la sentenza così il caso arrivava in Cassazione.

In particolare, il ricorrente si doleva del fatto che, a suo dire, non era stato provato il regolare funzionamento dell’etilometro adoperato per verificare lo stato di ebbrezza in ragione della asserita carenza delle periodiche revisioni di funzionalità.

La Corte riteneva il ricorso inammissibile. Con riferimento all’onere probatorio la Cassazione evidenziava, dunque, come l’imputato non possa far valere un “generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni e alle revisioni” dell’etilometro: ovvero, l’imputato non può limitarsi a contestare in modo del tutto generico l’asserito mal funzionamento del misuratore, l’asserita mancanza di omologazione o di taratura, ma è tenuto, invece, fornire una prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione, consistenti in “vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell’apparecchio” o “dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli”.

Nel caso di specie, il Giudice d’Appello aveva correttamente argomentato circa il fatto che il ricorrente non aveva addotto alcun elemento di prova tale da evidenziare un difetto di funzionamento dell’etilometro e della asserita falsificazione dei risultati. Quest’ultimo si era limitato a dedurre genericamente asseriti malfunzionamenti, senza provare alcunché mentre i risultati del test avevano evidenziato “nella loro sostanziale univocità e, simmetria e compatibilità con gli elementi sintomatici riscontrati, la condizione di ebbrezza alcolica all’interno alla soglia di cui in imputazione”. La sentenza di condanna, dunque, veniva confermata.

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