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Camera di Consiglio

LA MANCATA PROVA DEI DANNI PATITI DAL CONDOMINIO – Il caso in esame trae origine dalla citazione in giudizio da parte di un Condominio dell’ex amministratore per vederlo condannare al risarcimento dei danni causati in conseguenza, a suo dire, di condotte negligenti da questi tenute nell’attività di amministrazione del fabbricato condominiale.

In particolare, lamentava che a seguito di delibera assembleare i bilanci relativi agli anni di gestione di quest’ultimo non venivano approvati alla luce di pretese evidenti contraddittorietà ed irregolarità nella contabilità. Si costitutiva ritualmente il convenuto, deducendo l’infondatezza della pretesa attorea.

Nel merito la domanda del Condominio non poteva trovare accoglimento per il mancato assolvimento da parte attorea dell’onere probatorio imposto dall’art. 2697 c.c. Invero, l’assemblea condominiale non approvava i bilanci predisposti dall’ex amministratore non per asserite irregolarità e non era dato sapere poi, se, quando e come i bilanci relativi a tale periodo fossero stati approvati.

Invero, il Condominio attoreo lamentava una serie di inadempimenti nell’esercizio del mandato da parte dell’ex amministratore così gravi da determinare la sua condanna, quale precedente amministratore, al pagamento della somma di Euro 60.000,00 a titolo di risarcimento danni.

Rappresentava il Tribunale che, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale, per   dimostrare   la   responsabilità   di   un amministratore di condominio ed il conseguente diritto al risarcimento del danno, occorre fornire la prova non solo della condotta negligente del professionista, ma anche degli ulteriori elementi di fatto costitutivi della pretesa rappresentati dalla descrizione della perdita che l’attore lamenta di aver patito.

Nel caso di specie, infatti, il Condominio non aveva indicato né in sede di atto di citazione né in sede di memorie e note integrative una qualsiasi concludente deduzione in ordine al tipo di danno patrimoniale reclamato e, conseguentemente, con la conseguenza che la mancata indicazione del tipo di pregiudizio non può che portare al diniego di accoglimento della domanda.

Secondo il Tribunale, infatti, anche volendo ipotizzare che le condotte poste in essere dal precedente amministratore integrassero violazione dei doveri imposti e dall’art. 1130 c.c., doveva essere comprovato il tipo di danno correlabile alla loro violazione, spiegando il tipo di pregiudizio suscettibile di ristoro nei termini richiesti, le ragioni della richiesta quantificazione e fornirne adeguata e convincente prova.

In assenza di ciò, nessun ristoro economico poteva essere richiesto dal condominio, anche alla luce del fatto che l’ex amministratore aveva dimostrato la correttezza della contabilità che era stata contestata. Il Condominio veniva, altresì, condannato al pagamento delle spese di lite.

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