Camera di Consiglio
L’augurare a qualcuno che muoia costituisce reato? Pare proprio di no, così ha deciso, infatti, la Cassazione, la quale è intervenuta dirimendo la questione se costituiscano o meno minaccia e/o ingiuria le seguenti frasi: “ogni volta che vedo la tua macchina ripartire per Roma la domenica sera, il giorno dopo compro il giornale, sperando di leggere della tua morte in uno di quegli spaventosi incidenti sull’autostrada che commentano nei telegiornali… spero di incontrarti uno di questi giorni disteso e morente lungo la strada…ti prometto che non mi fermerò per aiutarti a soccorrerti”; ed ancora: “ogni anno qualcuno mi fa sapere che la tua salute peggiora molto e sempre di più, tanto che stai lì lì per crepare, però questa bella notizia non arriva mai”.
I reati presi in considerazione sono quello di ingiuria, previsto dall’art. 594 c.p., che punisce chi offende l’onore e la reputazione di una persona presente, e quello di minacce, previsto dall’art.612 c.p., che punisce chi minaccia altri di un ingiusto danno.
Nelle suddette frasi nessuno dei due reati appare configurabile, infatti pur essendo esse certamente riprovevoli da un punto di vista morale ed addirittura, in alcuni passi, preannunciando la commissione di un reato (omissione di soccorso), di per sé non hanno alcuna rilevanza penale.
Non sussiste l’ingiuria, in quanto l’augurare a qualcuno la morte non lede certamente l’onore e la reputazione del malcapitato, né le dette frasi possono essere considerate, dal punto di vista soggettivo, volute per offendere l’interlocutore, non avendo valore offensivo lo sperare la morte altrui.
Non sussiste il reato di minacce, in quanto l’evento prospettato (morte a seguito di un incidente o di una malattia) non dipende minimamente da alcuna attività diretta del soggetto che ha pronunciato le frasi oggetto di accusa, infatti egli si è unicamente augurato che avvenisse l’evento, ma non ha assolutamente manifestato l’intenzione di contribuire in qualsiasi modo all’accadimento del sinistro o di fare alcunché per far peggiorare le condizioni di salute del tanto odiato interlocutore.
Non è bello augurare la morte a qualcuno, ma è certamente meglio che offenderlo o minacciarlo di un danno ingiusto, quanto meno ciò esime da responsabilità penale.
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[NdR – L’autore dell’articolo, avvocato, è membro del “Progetto Mediazione” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma]