Consiglio dell’Unione Europea, come funziona

Il Consiglio dell’Unione Europea (da non confondere con il Consiglio d’Europa, che è un’organizzazione internazionale del tutto indipendente dall’Unione europea) ha assunto questa denominazione in seguito al Trattato di Lisbona del 2007. Viene comunemente chiamato anche Consiglio dei Ministri Europei, la sua sede si trova a Bruxelles nel palazzo Justus Lipsius.

La composizione dell’organismo è normata dall’art.16 del Trattato sull’Unione Europea, per ovviare alle differenze di struttura politico-organizzativa degli stati membri, non si è definito che sia un “ministro” a partecipare, ma un rappresentante per ogni stato che sia competente a parlare e decidere in nome dello stato di appartenenza. Oltre ai rappresentanti degli stati partecipa al consesso il Commissario europeo responsabile della formazione interessata, queste sono, dopo il Trattato di Lisbona, in numero di dieci. Abbiamo il Consiglio degli Affari Generali; il Consiglio Affari Esteri (presieduto in questo caso da Mrs. PESC Federica Mogherini): gli Affari Economici e Finanziari (noto come ECOFIN); agricoltura e pesca; giustizia e affari interni; occupazione compresa politica sociale, salute e consumatori; competitività; trasporti, telecomunicazioni ed energia; ambiente; istruzione, gioventù e cultura.

Il Consiglio dell’Unione Europea espleta compiti legislativi congiuntamente al Parlamento Europeo, con cui condivide anche la politica di bilancio. Il corretto funzionamento è assicurato dal Consiglio Affari Generali, qui siedono i Ministri degli Esteri, che prepara le riunioni e ne segue gli esiti a posteriori. Inoltre ha il compito di preparare il bilancio della UE, di occuparsi delle richieste di allargamento della UE e di tutte le questioni di carattere strutturale ed amministrativo.

Altro organo fondamentale per il funzionamento di questo organismo è il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER, dal francese Comité des représentants permanents). In questa formazione siedono i capi o vice-capi delegazione degli stati membri presso l’Unione europea oltre comitati e gruppi afferenti. Se è vero, o comunque sicuramente verosimile, che le decisioni che vengono prese ufficialmente in sede di Consiglio in realtà sono il frutto di trattative e discussioni avvenute nei mese precedenti, si comprende l’importanza di questo organo. Le risultanze dei lavori consiliari possono evolversi in una molteplicità di varianti, dalle semplici raccomandazioni a vere e proprie direttive o regolamenti. Fino allo scorso 31 ottobre le deliberazioni venivano adottate a maggioranza semplice, qualificata o all’unanimità in base al dettato del Trattato di Nizza. Ora vige il sistema cosiddetto della “doppia maggioranza”, per cui una decisione a maggioranza qualificata dovrà avere il supporto del 55% degli Stati membri (minimo di 15) che rappresentino il 65% della popolazione europea, in caso di proposta di atto presentato dalla Commissione, o del 72% degli Stati membri (20/27), che rappresentino sempre il 65% della popolazione europea, qualora la proposta non abbia origine dalla Commissione o dall’Alto rappresentante. Viene tuttavia previsto un ulteriore periodo transitorio, che terminerà il 31 marzo 2017, durante il quale ogni Stato, per la singola delibera, potrà richiedere l’applicazione del metodo di ponderazione dei voti.

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