Camera di Consiglio
Investimento di un pedone: quando il conducente del veicolo non è responsabile – La Cassazione è tornata ad esaminare la problematica della responsabilità del conducente di un veicolo a seguito di investimento pedonale. Nel caso di specie il pedone non attraversava sulle apposite strisce e veniva investito da un motociclista che, impegnando la corsia, stava superando un camion che si sarebbe fermato per far attraversare il pedone stesso, il quale ultimo, quindi, spuntava in maniera improvvisa alla visuale del motociclista che, pur frenando, non è stato in grado di impedire l’impatto.
L’art.2054 del codice civile dispone una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale, per esimersi da responsabilità, deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Sostanzialmente la prova consiste nel dimostrare che il pedone abbia posto in essere una condotta anomala, abbia violato le norme del codice della strada e si sia parato imprevedibilmente sulla traiettoria del veicolo investitore.
Tutto ciò è veramente difficile, considerato che, in pratica, bisogna provare che la presenza del pedone sia stata non solo improvvisa, ma non poteva assolutamente essere prevista, considerato che proprio la previsione di possibili pericoli (tra cui l’attraversamento pedonale) deve costituire ordinario comportamento prudente nella guida dei veicoli a motore, che costituisce di per sé attività pericolosa.
Conseguentemente la mera violazione da parte del pedone del codice della strada ed, in particolare, all’obbligo di dare la precedenza ai veicoli quando attraversi al di fuori delle strisce, non costituisce assolutamente elemento sufficiente ad escludere la responsabilità del conducente. La Suprema Corte, quindi, sulla base dei su detti principi ha chiaramente stabilito che: “(a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinnanzi a traiettoria del veicolo; (b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest’ultimo; (c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso ex art. 1227 c.c., nella causazione del sinistro”.
In conclusione, un non corretto attraversamento, se da una parte non è da solo elemento per esonerare da qualsiasi responsabilità il conducente del veicolo investitore, potrebbe, sussistendone i presupposti di fatto, essere elemento valido per la configurazione di un concorso di colpa, il che, non esime dall’eventuale aspetto penalistico, ma incide sul profilo risarcitorio.
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[NdR – L’autore dell’articolo, avvocato, è membro del “Progetto Mediazione” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma]