Entrare nella UE, i requisiti
L’Unione Europea è una libera associazione di Stati la cui struttura è regolata dall’art.49 del trattato sull’UE (TUE), questo norma la base giuridica per le adesioni. In rispetto ai principi fondatori che sono alla base dell’UE, ogni paese candidato deve conformarsi al disposto dell’articolo 6, paragrafo 1 del TUE, libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e lo stato di diritto. Il su richiamato articolo 49 prevede che ogni paese europeo che desideri aderire all’UE, presenti la propria candidatura al Consiglio dell’Unione. Sono poi previsti i pareri della Commissione Europea e del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza assoluta dei membri che lo compongono. Una volta soddisfatte queste condizioni, il Consiglio, decide all’unanimità. A questo punto si avvia un processo di contrattazione tra gli Stati membri e il paese candidato. Una volta che si sia addivenuti ad un accordo definitivo, questo è sottoposto alla ratifica di tutti gli Stati contraenti.
Per essere ammessi all’Unione Europea è necessario avere o adeguarsi ai requisiti previsti dal Trattato di Copenaghen, questo è necessario per permettere ai nuovi membri di rispettare i parametri previsti dal Trattato di Maastricht. Tramite i negoziati d’adesione si valuta il livello di preparazione dei candidati rispetto all’acquis comunitario. Questo è controllato dalla Commissione Europea e si divide in capitoli. Esistono altrettanti capitoli che settori per i quali si devono realizzare dei progressi. Il percorso dei negoziati prevede un esame analitico dei capitoli relativi ai parametri richiesti (screening), l’Unione supporta i paesi candidati tramite un programma di assistenza tecnica e di scambio di informazioni (TAIEX). I capitoli sono negoziati rispetto a parametri ben definiti e misurabili, il tutto si svolge all’interno di conferenze intergovernative bilaterali che riuniscono gli Stati membri e ciascun paese candidato. I capitoli sono trattati singolarmente, ed i risultati dello screening viene inserito in un progetto di trattato di adesione quando sono conclusi i negoziati sull’insieme dei capitoli.
Per “acquis comunitario” si intende l’insieme di diritti ed obblighi comuni che sono patrimonio degli stati membri all’interno della UE. I capitoli che formano l’acquis sono sei, principi e obiettivi politici; la legislazione adottata in applicazione dei trattati e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia; le dichiarazioni e le risoluzioni adottate nell’ambito dell’Unione; gli atti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune; gli atti che rientrano nel contesto della giustizia e degli affari interni; gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità e da quelli conclusi dagli Stati membri tra essi nei settori di competenza dell’Unione. L’accettazione da parte dei paesi candidati dell’acquis comunitario è requisito fondamentale per essere ammessi all’Unione europea. Le deroghe sono eccezionali e di portata limitata. L’acquis deve essere recepito integralmente nella legislazione nazionale ed avere piena risoluzione dalla data di entrata nella UE.
Lo screening che precede l’ammissione, si basa sui i richiamati criteri di Copenaghen, sono i tre parametri fondamentali che uno stato candidato all’Unione Europea deve rispettare. Furono definiti nel corso del Consiglio europeo di Copenaghen tenutosi nel 1993. Tali criteri rispecchiano anche quanto normato dagli articoli 6 e 49 del Trattato di Maastricht, rivisto nel dicembre 1995 a Madrid dal Consiglio Europeo. Trattasi di un criterio “politico”, presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell’uomo, il rispetto delle minoranze e la loro tutela; un criterio “economico” che preveda un mercato solido e capace che possa convivere all’interno del mercato comune in un regime di concorrenza; di un criterio “comunitario” che renda accettabile la serie di obblighi derivanti dall’adesione e, in particolare, gli obiettivi dell’unione politica, economica e monetaria. Nessun negoziato di adesione viene iniziato se non è rispettato almeno il criterio “politico”.
Dalla sua fondazione, l’Unione europea ha conosciuto diversi «ampliamenti», passando dai sei Stati fondatori agli attuali ventotto, questa espansione è regolata da un processo di adesione, fondato sui principi enunciati nel Trattato sull’Unione Europea (TUE) negli articoli 6 e 49. Come detto precedentemente, il non rispetto dei criteri, in particolare di quello “politico”, porta all’impossibilità di avviare il processo di adesione, questo può essere anche sospeso se già avviato. Ultimo esempio abbiamo la Turchia, le misure riformiste attuate non sono state sufficienti ad assicurare l’ottemperanza al criterio “politico”, rilevando una difettosa salvaguardia dei diritti umani e civili., in particolare verso gli Armeni e gli Assiri, che continuano ad essere perseguitati.
I parametri di Maastricht che devono invece essere conformi a al disposto del trattato si appuntano riguardo la stabilità dei prezzi ed un tasso di inflazione che non deve superare di oltre l’1,5% quello dei tre Stati membri che avranno conseguito i migliori risultati in materia di stabilità dei prezzi nell’anno che precede l’esame della situazione dello Stato membro. Inoltre la finanza pubblica che deve essere sostenibile e non caratterizzata da un disavanzo eccessivo, il rapporto tra il disavanzo pubblico annuale e il PIL non deve superare il 3 % alla fine dell’ultimo esercizio finanziario concluso. Il rapporto tra il debito pubblico lordo e il PIL non deve superare il 60 % alla fine dell’ultimo esercizio di bilancio concluso. Il non rispetto di questi due parametri comporta le ben note conseguenze e la necessità dei previsti correttivi per rientrare nei margini stabiliti. Infine lo stato aderente deve rispettare requisiti relativi al tasso di cambio senza avere avviato svalutazioni nei confronti degli altri stati membri e deve avere tassi di interesse conformi alla media europea e comunque non superiori al 2% di quelli degli altri membri.
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