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Guida della bicicletta in stato di ebbrezza: sussistenza del reato – Come noto chi guida in stato di ebbrezza è perseguibile ai sensi dell’art. 186 del Codice della strada con sanzione amministrativa o penale, a secondo del tasso alcoolemico e, quindi, del grado di ubriachezza. Più lo stato di ebbrezza è pesante più le pene sono pesanti, pene che vanno dalla semplice sanzione amministrativa pecuniaria all’arresto, oltre alle pene accessorie quali la sospensione della patente.

Ma sussiste il reato (o la violazione amministrativa) se si conduce una bicicletta ubriachi? La risposta della Cassazione è senz’altro positiva, infatti la Suprema Corte ha confermato la condanna comminata dai Giudici di merito ad un ciclista che circolava dopo aver alzato decisamente il gomito. Il ragionamento, assolutamente da condividere, è che anche la bicicletta non correttamente condotta può costituire un grave pericolo ed è idonea ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, per cui non sussiste alcuna ragione per esentare il ciclista da quel generale obbligo per chiunque, anche per il pedone, di non creare situazioni di pericolo e potenzialmente dannose per sé e per gli altri.

Ferma restando la perseguibilità penale (o amministrativa) e l’applicabilità delle sanzioni pecuniarie e/o detentive, discorso a parte deve essere fatto sulla sanzione accessoria della sospensione della patente che appare inconfigurabile nel caso di specie, non potendo certo essere sospeso il permesso di guida per una infrazione commessa con un mezzo per il quale tale premesso non è necessario.

In conclusione, quindi, al ciclista indisciplinato potranno essere applicate le sanzioni pecuniarie e/o detentive, ma non quella accessoria di sospensione della patente.

©Futuro Europa®

[NdR – L’autore dell’articolo, avvocato, è membro del “Progetto Mediazione” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma]

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