Camera di Consiglio
Responsabilità professionale dei Notai per gli atti stipulati – Un’interessante sentenza della Cassazione ha correttamente delineato i contorni della responsabilità professionale dei Notai nella redazione e stipula degli atti. Nel caso specifico un promittente venditore aveva concluso un preliminare di compravendita con un promissario acquirente avente ad oggetto un appartamento di sua proprietà.
Nelle more del perfezionamento dell’atto di acquisto il promissario acquirente aveva chiesto un mutuo per ottenere la disponibilità di denaro per il saldo del prezzo, mutuo stipulato dal Notaio convenuto. Contestualmente a questo ultimo contratto, stipulato prima della compravendita, il promittente venditore aveva prestato consenso, quale terzo datore, per l’iscrizione ipotecaria, a garanzia del mutuo, sull’appartamento che ancora era di sua proprietà. Il denaro veniva, quindi, senza alcuna tutela per il terzo datore di ipoteca, corrisposto dall’Istituto di Credito al promissario acquirente, che lo intascava, e si rendeva, poi, inadempiente al preliminare non concludendo la prevista vendita.
Il povero promittente venditore, quindi, si è trovato a dover garantire, con la sua proprietà, un mutuo da lui non richiesto e la cui provvista era stata versata ad altra persona. Egli, pertanto, intentava giudizio per ottenere la risoluzione del preliminare ed il risarcimento del danno, chiedeva anche accertarsi la responsabilità professionale del Notaio rogante.
Proprio su quest’ultimo punto la sentenza della Suprema Corte si è focalizzata per delineare i contorni della detta responsabilità. Il Notaio, dicono i Giudici, non è un mero autenticatore e la sua attività non può considerarsi limitata all’accertamento della volontà delle parti ed alla identificazione delle stesse. Egli, che necessariamente deve avere un ruolo terzo e di garanzia, anche se scelto da uno solo dei contraenti, deve adoperarsi nelle attività preparatorie e successive all’atto affinchè esso abbia quelle caratteristiche di serietà e certezza che l’ordinamento richiede. Suo obbligo è richiamare l’attenzione su quelle clausole che possano essere particolarmente onerose per una delle parti e deve informare ognuno dei propri diritti nonché delle diverse opportunità possibili per garantire l’equilibrio degli interessi e la giusta tutela di ogni posizione.
Conseguentemente incorre in responsabilità professionale il Notaio che, non uniformandosi a detti principi e contravvenendo, quindi, agli obblighi fondamentali della sua professione, ha consentito la conclusione della vicenda, oggetto di causa, in maniera del tutto anomala a carico di una delle parti, conclusione facilitata, o meglio, resa possibile dal suo comportamento omissivo.
Infatti se il professionista avesse compitamente informato il promittente venditore dei rischi conseguenti ad una pura e semplice dazione di ipoteca, senza alcuna garanzia sulla eroganda somma di mutuo, o se avesse prospettato sistemi di tutela per il terzo datore di ipoteca, quest’ultimo non si sarebbe trovato nella gravosa situazione di dover garantire con il proprio immobile un debito di un terzo che, per di più, si era reso totalmente inadempiente agli impegni assunti.
In conclusione, quindi, appare corretta la pronuncia della Suprema Corte che ha ritenuto sussistente la responsabilità professionale del Notaio nel caso di specie.
[NdR – L’autore dell’articolo, avvocato, è membro del “Progetto Mediazione” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma]