Camera di Consiglio
Pagare con un assegno postdatato assicurando la propria solidità economica è truffa contrattuale – La Cassazione torna a trattare di “truffa contrattuale” che è quella particolare tipologia di truffa collegata alla conclusione di un contratto. Come noto, per la configurazione del reato, previsto e punito dall’art. 640 del codice penale, è necessario che qualcuno, con artifizi o raggiri, induca qualcun altro in errore procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno. Pertanto, al fine di rilevare se nella conclusione del contratto sia ravvisabile una truffa e non un semplice inadempimento, avente unicamente valenza civilistica, è necessario individuare la sussistenza di artifizi o raggiri che abbiano influito sulla volontà contrattuale.
Nel caso di specie un imprenditore aveva acquistato del materiale da un proprio fornitore e lo aveva pagato con assegni postdatati assicurando il fornitore stesso della solidità e solvibilità della propria impresa, che, invece, dopo pochi mesi sarebbe fallita. In primo grado l’imprenditore venne assolto, la sentenza venne ribaltata in appello e la Cassazione ha confermato la condanna ritenendo sussistere tutti gli estremi di truffa contrattuale.
I giudici, in effetti, hanno correttamente individuato quel “ quid pluris” rispetto al semplice inadempimento contrattuale, nel comportamento del debitore il quale per strappare la concessione di pagamento a mezzo assegni postdatati aveva assicurato al fornitore che la propria azienda si trovava in condizioni economiche assolutamente solide, il che, ovviamente, non corrispondeva al vero visto che dopo pochi mesi sarebbe fallita ed appariva evidente che al momento della conclusione del contratto di fornitura l’acquirente fosse perfettamente a conoscenza dello stato di decozione dell’azienda stessa. In tale comportamento si sono rilevati quegli artifizi o raggiri previsti dalla norma penale per far scattare il reato.
In un momento storico come il nostro in cui la conclusione dei contratti è sempre più veloce, con i mezzi tecnologici a nostra disposizione, per cui una tutela sempre più efficace della parte debole appare assolutamente opportuna, l’utilizzo dello strumento penale, facilitato dalla giurisprudenza sempre più numerosa, come quella in esame, della truffa contrattuale è decisamente prezioso per scoraggiare i soliti furbetti che si vogliano approfittare della buona fede dei terzi.
[NdR – L’autore dell’articolo, avvocato, è membro del “Progetto Mediazione” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma]