Camera di Consiglio

Senza stato di ansia o paura non c’è stalking – Un’interessante pronuncia della Cassazione, avente ad oggetto la richiesta di un provvedimento cautelare, dà l’occasione alla Suprema Corte di tornare sui presupposti del reato di stalking.

Nel caso di specie le parti offese avevano richiesto il sequestro preventivo dei locali di una società nelle cui vetrine l’indagato aveva affisso dei volantini, in una posizione ben visibile da chiunque, da toni “deliberatamente sprezzanti e sarcastici riguardanti fatti  relativi a procedimenti civili e penali pendenti tra l’indagato e le parti offese”. Il sequestro doveva necessariamente presupporre la ipotizzata sussistenza del reato di stalking.

Detto reato è previsto e punito dall’art.612 bis del Codice Penale che sottopone alla sanzione della reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate di minaccia o molestia, generi nei confronti della vittima o un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o il timore per l’incolumità propria o dei propri familiari, oppure costringa la vittima medesima a cambiare le proprie abitudini di vita.

Pertanto al fine di configurare il reato di atti persecutori (c.d. stalking) non bastano le reiterate condotte di minaccia o molestia, ma da esse deve derivare una delle tre conseguenze sopra ricordate. In applicazione della suddetta norma la Cassazione ha statuito che il comportamento dell’indagato, seppur poteva essere considerato illegittimo e penalmente rilevante, tanto da poter far configurare il reato di diffamazione, eventualmente concorrente con quello di atti persecutori, non appariva aver generato quello stato di ansia o paura necessario perché possa ravvisarsi il salto nello stalking, stato non evidenziato dalle persone offese e che non può essere desunto da massime di comune esperienza.

Correttamente, quindi, gli ermellini hanno ribadito che per una condanna ex art.612 bis Codice Penale deve sussistere quel quid pluris rispetto ai semplici atti reiterati di molestia o minaccia costituito da una delle tre conseguenze sopra ricordate previste dalla norma, conseguenze che devono essere dedotte e provate.

©Futuro Europa®

[NdR – L’autore dell’articolo, avvocato, è membro del “Progetto Mediazione” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma]

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