Formato elettronico, nuove norme UE in materia fiscale
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 332 del 18 dicembre 2015 la Direttiva del Consiglio UE 2015/2376 dell’8 dicembre 2015, che modifica la Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Con questa Direttiva, la Commissione Europea adotta norme dettagliate sul formato elettronico che dovrà essere utilizzato nell’Unione Europea per lo scambio automatico di informazioni finanziarie ai fini fiscali e per aumentare la trasparenza fiscale rimuove ogni discrezionalità nello scambio di informazioni sui “rulings”.
Nella Direttiva modificata sulla cooperazione amministrativa che stabilisce che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 31 dicembre 2016 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a quanto questa prescrive e che dovrà essere applicata dal 1 gennaio 2017, è previsto che la trasmissione dei dati sarà obbligatoria e dovrà avvenire ogni sei mesi mediante la compilazione di “formats standard” da scambiare con tutti gli Stati membri e contenenti informazioni di sintesi sui rulings.
Già nel dicembre 2014 il Consiglio Europeo sottolineò l’urgenza di aumentare gli sforzi nella lotta all’evasione fiscale sia a livello mondiale che dell’Unione. Sottolineando l’importanza della trasparenza e intensificando gli sforzi per l’eliminazione dell’evasione fiscale transfrontaliera, della pianificazione fiscale aggressiva e della concorrenza fiscale dannosa tra gli Stati membri, il Consiglio Europeo accolse favorevolmente l’intenzione della Commissione di presentare una proposta sullo scambio automatico di informazioni sulle decisioni fiscali dell’Unione.
E ora tutto questo è diventa realtà. A partire dal 1 gennaio 2016, infatti, tra le amministrazioni fiscali saranno scambiate informazioni su tutti i “proventi finanziari pertinenti” (come rende noto la Rappresentanza in Italia della commissione Europea i una nota) compresi gli interessi, i dividendi e altre tipologie analoghe di redditi, le informazioni sui saldi dei conti, i proventi delle vendite di attività finanziarie e i redditi derivanti da alcuni prodotti assicurativi. Le autorità fiscali dell’Unione, nel momento in cui le norme concordate saranno in linea con lo standard globale di scambio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici saranno in grado di utilizzare un modello unico per scambiare informazioni sia all’interno che all’esterno dell’Unione. La Direttiva, quindi, amplia e mette a punto i contenuti della Direttiva precedente, con lo scopo di rendere più efficace la lotta all’evasione e all’elusione fiscale. Le principali novità riguardano i “ruling preventivi transfrontalieri” e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.
Già la Direttiva 2011/16/UE prevedeva lo scambio obbligatorio di informazioni e quello spontaneo in quei casi in cui uno Stato membro avesse motivi fondati di presumere che si stesse verificando una perdita di gettito fiscale in un altro Stato. La nuova Direttiva, per una questione di certezza del diritto, modifica il significato dell’espressione “ruling preventivi transfrontalieri” ampliandola e di “accordi preventivi sui prezzi di trasferimento” riconducendo a quest’espressione una maggiore diversificazione di situazioni: gli accordi preventivi unilaterali, bilaterali e multilaterali sui prezzi di trasferimento e gli accordi sulla base di valutazione per l’ammortamento di un bene in uno Stato membro acquistato da una società di un gruppo in un’altra giurisdizione. Lo scambio automatico obbligatorio riguarda ruling emanati o modificati nel periodo gennaio 2012 – gennaio 2017, qualora i ruling siano stati emanati, modificati o rinnovati tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 la comunicazione obbligatoria avviene nel caso che fossero ancora validi alla data del 10 gennaio 2014.
La nuova Direttiva fornisce elementi di certezza per le imprese, un chiarimento della normativa fiscale per i contribuenti che può incoraggiare gli investimenti e favorire il rispetto delle legge può contribuire, anche, a sviluppare ulteriormente il Mercato Unico nell’Unione sulla base dei principi e delle libertà alla base dei Trattati. Obiettivo della Direttiva è una “cooperazione amministrativa efficace” tra gli Stati membri in “condizioni compatibili” con il “buon funzionamento del Mercato interno”. Cooperazione amministrativa efficace che non può essere realizzata in “misura sufficiente” da ciascun Stato membro, ma che è possibile realizzare in modo più efficiente a livello di Unione, soddisfacendo , in tal modo, i requisiti di “uniformità ed efficacia necessarie”.
Rispettando, contemporaneamente, il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d’impresa, ovvero quanto previsto dai diritti fondamentali dell’Unione Europea, in particolar modo dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione. E consentendo un migliore utilizzo delle risorse, favorendo lo scambio di informazioni con la creazione di una “directory centrale” accessibile a tutti gli Stati, in cui dovrebbero essere caricate o memorizzate da ciascun Paese le informazioni, anziché scambiare le informazioni mediante i consueti canali protetti (le modalità pratiche necessarie per la sua istituzione dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26 – 2 – della Direttiva 2011/16/UE). Le autorità competenti degli Stati membri dovranno inviare una volta all’anno il feedback sullo scambio automatico di informazioni agli altri Stati membri interessati (feedback obbligatorio che dovrebbe essere regolato da accordi concordati bilateralmente).
E’ importante ricordare che, se necessario, successivamente alla fase obbligatoria di scambio automatico di informazioni, nel rispetto della Direttiva 2015/2376, un Paese della UE, invocando l’articolo 5 della Direttiva 2011/16/UE, che fa riferimento allo scambio d’informazioni su richiesta, può ottenere ulteriori informazioni, tra cui il testo integrale di sentenze transfrontaliere da parte dello Stato membro che le ha rilasciate.