Protezione Dati, verso il Mercato unico digitale

Come rende noto l’Autorità Garante della Privacy, è recente la notizia che è stato raggiunto l’Accordo sul testo del Regolamento e della Direttiva che dovrebbe essere formalizzato nei primi mesi del 2016 dal Consiglio e dal Parlamento UE e perfezionato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea di “Riforma sulla protezione dei dati” in Europa

La Riforma sulla protezione dei Dati nell’Unione, presentata nel 2012 dalla Commissione Europea e che entrerà in vigore dalla primavera del 2018, per la Commissione, avrà anche il prezioso effetto di stimolare il Mercato Unico Digitale (la Commissione Europea ha deciso di estendere le libertà del Mercato Unico al settore digitale, promuovendo, così, la crescita e l’occupazione in Europa. Obiettivo prioritario della commissione è quello di rimuovere le barriere che limitano i servizi digitali nei confini nazionali, limitando le attività di imprese e cittadini nell’Unione), adeguando allo stesso tempo l’Europa all’ “era digitale” (IP/12/46) oltre a rendere unitario e organico il tessuto giuridico, fino ad oggi estremamente frammentario ed eterogeneo, in tema di protezione dei dati, tra i Paesi della UE, uniformando la tutela di questi diritti indipendentemente dal luogo in cui i dati sono trattati.

“L’Europa non può essere all’avanguardia della rivoluzione digitale con un mosaico di 28 normative diverse per i servizi di telecomunicazione, di diritto d’autore, di sicurezza informatica, di protezione dei dati”, queste le parole del Commissario responsabile per l’Economia e la società digitali, Gunther H. Oettinger a conferma dell’importanza della Riforma per lo sviluppo di una reale Strategia di Mercato unico digitale nell’Unione.

I principali ambiti della Strategia: migliorare l’accesso ai beni e ai servizi digitali da parte di consumatori ed imprese; creazione di un ambiente propizio che favorisca la diffusione delle reti e dei servizi digitali; creazione di un’economia e una società digitali europee con potenzialità di crescita a lungo termine. La Riforma aggiorna e sostituisce le norme attuali in materia e che possono essere ricondotte alla direttiva sulla protezione dei dati del 1995 e alla decisione quadro del 2008 per le questioni di giustizia penale e quanto di competenza delle autorità di polizia.

La Riforma si compone di due strumenti differenti: una “proposta di Regolamento” e una “proposta di Direttiva”. La proposta di Regolamento che si riferisce alle persone fisiche e consentirà a queste ultime  di controllare in modo più efficace la sicurezza dei propri dati personali e la libera circolazione degli stessi, disciplinando, nel contempo, il trattamento dei dati personali sia nel settore privato che nel settore pubblico, in funzione delle evoluzioni della società moderna in divenire con le attualizzazioni della normativa conseguenti, (tecnologia digitale che è oramai parte integrante della nostra vita quotidiana: dalle compravendite on-line al mantenere le nostre relazioni sociali attraverso gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie, fino ai servizi digitali che non oltrepassano i confini nazionali dei Paesi che li offrono), permetterà a ciascuno di noi e alle aziende di utilizzare meglio le possibilità offerte dal Mercato Unico digitale, alleggerendosi delle corvèe burocratiche e arricchendosi, nel contempo di maggiore fiducia da parte dei consumatori  e che integra e subentra alla Direttiva 95/46.

La proposta di Direttiva che vuole regolamentare, anche qui con le opportune integrazioni ed aggiornamenti, quanto in riferimento delle attività di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini, subentrerà alla decisione quadro 977/2008/CE (sulla protezione dei dati personali scambiati dalle autorità di polizia e giustizia) e consentirà ai dati di vittime, testimoni, indiziati o autori di fatti penali di essere protetti durante le indagini. La proposta di Direttiva sulla protezione dei dati è stata elaborata nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri ed è in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Tutte le autorità di contrasto che trattano i dati in Europa dovranno rispettare i principi di necessità, proporzionalità e legalità; il controllo sarà assicurato dalle autorità nazionali indipendenti di protezione dei dati e dovranno essere garantiti strumenti di ricorso efficaci.

Contemporaneamente la maggiore armonizzazione delle norme tra gli Stati membri farà in modo che siano favoriti sia la cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia o i magistrati sia per reprimere la criminalità sia il contrasto efficace del terrorismo in Europa. La Direttiva prevede, inoltre, norme chiare per il trasferimento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto verso Paesi terzi, affinché il livello di protezione delle persone garantito nell’Unione non sia compromesso.

Sarà l’intervento congiunto di Parlamento europeo e Consiglio UE che porterà all’approvazione definitiva del Regolamento e della Direttiva mediante la procedura specifica chiamata della “codecisione” (che nel Trattato di Lisbona viene indicata come “procedura legislativa”). La Commissione Europea durante la fase di transizione di due anni collaborerà a stretto contato con le autorità nazionali di protezione dei dati per garantire l’applicazione uniforme della nuova normativa, provvedendo ad informare i cittadini  e le imprese delle modifiche intervenute, dei nuovi diritti ed obblighi disciplinati

La Riforma prevede tra le altre novità: un accesso ai dati più facile, ovvero le persone avranno maggiori informazioni sul modo in cui i propri dati sono trattati e le informazioni dovranno essere chiare e comprensibili; il diritto alla portabilità dei dati, che semplificherà le procedure di trasferimento dati da un fornitore di un servizio ad un altro; maggiore chiarezza sul diritto all’oblio che consentirà qualora lo si voglia di cancellare i propri dati se non si vuole più che siano trattati sempre che non sussistano motivi particolari per conservarli; il diritto di essere informati in caso di violazione dei dati, qualora si verifichino violazioni gravi di dati le imprese e le organizzazioni dovranno comunicare quanto prima alle autorità nazionali di controllo in modo tale che gli utenti possano prendere le contromisure del caso; con l’unificazione delle norme europee sulla protezione dei dati i legislatori hanno creato nuove opportunità per le imprese, incoraggiando nel contempo l’innovazione, anche in considerazione dalla straordinaria importanza economica dei “big data” nella società moderna; il Regolamento, dando vita ad un insieme organico e unitario di norme, renderà più semplice e meno costoso per le imprese lavorare nell’Unione Europea; la creazione di uno “Sportello unico” (one-stop-shop) che farà si che le imprese abbiano a che fare con un’unica autorità di controllo, consentendo un risparmio di 2,3 miliardi di euro all’anno; “suolo europeo, norme europee” stesse norme che saranno applicate a tutti anche alle imprese extraeuropee che offrono servizi nell’Unione; “norme idonee all’innovazione” il Regolamento farà si che le garanzie per la protezione dei dati siano tutelati fin dalle primissime fasi di sviluppo di prodotti e servizi, che siano incoraggiate soluzioni che preservino la vita privata, come l’uso di pseudo mini, che permettano di avvalersi dei vantaggi offerti dai big data tutelando contemporaneamente la privacy; la Riforma stimolerà la crescita economica, riducendo i costi e la burocrazia per imprese europee, particolarmente per le piccole e medie imprese (PMI), aiutandole ad entrare nei nuovi mercati e consentendo loro di beneficiare di tagli degli oneri burocratici; saranno aboliti completamente gli obblighi di comunicazione, rappresentando le notifiche alle autorità di controllo una formalità che costa alle imprese 130 milioni di euro all’anno; le PMI non saranno più obbligate ad effettuare valutazione d’impatto a meno che non si sia in presenza di un rischio elevato e saranno esonerate dall’obbligo di nominare un responsabile della protezione dei dati nel caso in cui il trattamento dei dati non sia la loro attività principale.

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