Shadow banking, le nuove regole
Fin dal lontano 2012 gli inizi della crisi finanziaria in Europa ha fatto presente la necessità di rafforzare il sistema istituzionale di vigilanza sul sistema bancario per assicurare una migliore e più solida stabilità finanziaria. In questo senso il Consiglio Europeo ha cominciato a pensare i modi di un più efficace consolidamento del sistema di Unione Bancaria tra i Paesi dell’Unione Europea.
Unione Bancaria che, come ricordiamo, poggiava su tre pilastri principali: il “meccanismo unico di supervisione bancaria” (Single Supervisory Machanism); il “meccanismo unico di risoluzione delle crisi” (Single Resolution Machanism); e un “sistema accentrato di assicurazione dei depositi”. A questo si aggiungono il “Meccanismo europeo di stabilità” (Europea Stability Mechanism) e la “Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato nel settore bancario”.
Allo stesso periodo risale la prima consultazione dell’ex Commissario per il Mercato interno e i Servizi, Michel Bamier. L’obiettivo del lavoro iniziato con la presentazione del “green paper”, che raccoglieva numerosissimi contributi da parte di associazioni e operatori, era di raggiungere una proposta di legge che fornisse una prima regolamentazione dello Shadow Banking, affinché con questa i “rischi sistemici” fossero eliminati e si raggiungesse una maggior tutela delle banche. Infatti, le banche, a differenza del “sistema finanziario ombra”, sono costrette a rispettare regole sempre più rigide sia per quanto riguarda la patrimonializzazione che la vigilanza, affrontando, anche, costi economici non indifferenti.
Come è definito da Carmelo Barbagallo, Capo Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia, nel suo intervento: “Lo Shadow Banking e la regolamentazione italiana” – Milano marzo 2015 Università Cattolica – lo Shadow Banking si riferisce ad una “forma di intermediazione basata su una varietà di veicoli d’investimento con elevata leva finanziaria, di conduits e di altre strutture al di fuori del sistema bancario”. La caratteristica di questi “veicoli” è il loro “finanziare” l’attività attraverso il ricorso alla “leva finanziaria” (indebitamento), raccogliendo risorse sul mercato mediante l’emissione di “commercial paper” o di altri strumenti finanziari. Si tratta, quindi, di un sistema d’intermediazione creditizia non bancaria che sfugge alla regolamentazione (tradizionalmente intesa) e al controllo delle autorità e che per questi motivi può favorire l’accumulo di rischi. E, in sostanza, semplificando lo “Shadow Banking System” è quel complesso di mercati, istituzioni e intermediari che erogano servizi bancari senza essere soggetti alla relativa regolamentazione.
Si tratta generalmente di un’attività svolta mediante la raccolta di fondi in forme diverse dalle normali operazioni di deposito e, quindi, non sottoposte alle restrizioni e ai limiti imposti dalla regolamentazione e dalla vigilanza bancaria (tra questi i requisiti patrimoniali di garanzia richiesti dagli Accordi di Basilea). E in un mercato sempre più integrato a livello internazionale è chiaro come siano sempre più fondamentali il coordinamento e la cooperazione tra le Autorità di vigilanza dei vari Paesi UE. Con la predisposizione di standard globali si consente al mercato di svilupparsi, assicurando, nel contempo, maggiori possibilità di investimento o di finanziamento per famiglie, imprese e Stati, assicurando condizioni di parità competitiva tra gli intermediari e una più solida stabilità dei mercati. La nuova Commissione Juncker decise nel suo programma di proseguire e valorizzare il lavoro ereditato.
Con le nuove regole che regolano il sistema di Riforma dello Shadow Banking è stata migliorata la trasparenza anche attraverso il monitoraggio dell’accumularsi dei “rischi sistemici”, nel sistema finanziario, in relazione alle transizioni in titoli, con l’obbligatorietà delle informazioni sulle transazioni in titoli agli investitori di cui sono utilizzati gli asset; saranno meglio vigilatele transazioni garantite da titoli: “Securities financing transactions” (SFT) il cui contenuto per certi versi si avvicina a quelle effettuati nelle Banche come ad esempio i prestiti in denaro, che, una volta entrata in vigore la Riforma, dovranno essere svolte in modo più trasparente ed inserite in database centrali, consentendo, con questa modalità, una più efficace ricostruzione cronologica delle operazioni compiute, misurando, nel contempo, costantemente, l’esposizione al rischio dei diversi soggetti, potendo prendere accorgimenti preventivi e precauzionali se del caso. In sostanza la misura prevede la segnalazione di questo tipo di operazioni a “trade repositores” autorizzati, impongono ai gestori dei fondi (collettivi ed alternativi) obblighi di trasparenza in relazione alle operazioni SFT da questi concluse e aumentando la trasparenza delle operazioni di “rehypothecation”.
A seguito dell’approvazione della Commissione, del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea e dai Paesi membri, con la pubblicazione del testo legislativo nella Gazzetta Ufficiale dell‘Unione Europea, si è avuta l’approvazione della riforma sullo Shadow Banking e finalmente sia le autorità finanziarie che gli investitori saranno validamente supportato a comprendere i rischi legati a questo tipo di operazioni finanziarie.