Italia delle Regioni
Il Gruppo di Lavoro presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, istituito a seguito delle decisioni della Conferenza delle Regioni del 12 maggio 2016 in occasione del parere sul Decreto legislativo. “Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali di Interesse Economico Generale” ex L. 124/2015) ha proposto una modifica dell’ex art.23 del Decreto. Si tratta di una riformulazione che la Conferenza delle Regioni, nella riunione del 3 agosto scorso, ha condiviso, ponendo però alcune condizioni – contenute in un documento – per evitare possibili vuoti normativi e per richiedere che il fondo nazionale trasporti sia incrementato in base al tasso di inflazione programmata.
Il testo del documento, approvato dalla Conferenza delle Regioni del 3 agosto, è stato trasmesso al Ministro delle infrastrutture e trasporti, Graziano Delrio. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, vista la proposta di modifica dell’ex art.23 del D.Lgs. “Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali di Interesse Economico Generale”- Legge n. 124/2015 elaborata dal Gruppo di Lavoro presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti , istituito a seguito delle decisioni della Conferenza dei Presidenti del 12 maggio 2016 in occasione del parere sul D.Lgs. “Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali di Interesse Economico Generale” ex L. 124/2015:
– sciogliere definitivamente la problematica sulla possibilità che le penalità del 15% sui contratti di servizio ferroviari affidati senza gara non si applichino anche a quei casi in cui nel 2016 sia stata fatta solo la comunicazione, di cui ai regolamenti europei, della volontà di procedere ad affidamenti diretti;
– introdurre l’autorizzazione alle Regione di accertare, per ogni anno contabile, il 95% del Fondo dell’anno precedente, ciò per superare il contrasto temporale, in ciascun anno contabile, sul momento dell’approvazione dei Bilanci regionali e quello di determinazione definitiva del Fondo per l’anno di interesse;
– incentivare il miglioramento dell’efficienza organizzativa introducendo parametri per la ripartizione del Fondo base dei proventi complessivi da traffico e dell’incremento dei medesimi; dei costi standard, di cui all’articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; dei fabbisogni standard (livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale); dei servizi affidati con procedure di evidenza pubblica.
La Conferenza delle Regioni condivide, inoltre, la riformulazione dell’articolo 23 a condizione che: A – l’abrogazione del sistema vigente riconducibile all’art.16 bis del Decreto Legislativo 95/2012, decorra dall’effettiva adozione dei decreti previsti dalle proposte del nuovo articolo 23 per non creare un vuoto normativo e neppure un vuoto amministrativo con l’obiettivo di garantire certezza di risorse in tempi ritenuti utili ai fini della spendibilità delle stesse nel nuovo quadro contabile derivante dalla cosiddetta ”armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali” e dalle nuove regole sull’equilibrio di finanza pubblica; B – lo stanziamento del Fondo per il concorso dello Stato al trasporto Pubblico Locale per gli anni 2017 e 2018 sia confermato secondo la legislazione vigente e che nelle more dell’applicazione del Decreto Legislativo 68/2011 – cosiddetto “Federalismo fiscale” – il Fondo Nazionale dei Trasporti sia incrementato sulla base del tasso di inflazione programmata. Auspica l’inserimento della norma nel primo veicolo legislativo utile.