Camera di Consiglio
Può un coniuge vendere un appartamento in comunione legale dei beni senza il consenso dell’altro? Che succede se solo uno ha sottoscritto il preliminare? Del problema se ne è occupato, in una recente sentenza, il Tribunale di Bari.
Il caso: un marito conclude un preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile in comproprietà con la moglie, in quanto facente parte della comunione dei beni, successivamente non si presenta alla stipula del definitivo, quindi il promissario acquirente cita in giudizio sia lui che la moglie onde ottenere il trasferimento del bene per via giudiziaria (tecnicamente promuove un’azione di esecuzione in forma specifica del contratto ex art. 2932 c.c.); interviene in causa la moglie la quale eccepisce di non aver firmato alcunché, pertanto la vendita non poteva concludersi.
La soluzione data dal Giudice è stata quella della piena validità del preliminare e, quindi, dell’obbligazione alla vendita. Il ragionamento addotto per tale conclusione parte dal carattere della comunione legale, quale comunione senza quota, per cui ognuno dei coniugi può disporre per l’intero e passa per un approfondito esame dell’art. 184 del Codice Civile, il quale stabilisce che, in caso di atti di disposizione di beni immobili da parte di uno dei coniugi senza il consenso dell’altro, essi sono annullabili nel termine di un anno dalla conoscenza ed, in ogni caso, di un anno dalla trascrizione presso i pubblici registri. Pertanto, nel caso di specie, la moglie avrebbe dovuto procedere a giudizio di annullamento entro il suddetto termine e, non avendolo fatto, subisce le conseguenze del preliminare anche se non lo ha firmato.
Questo particolare caso porta nuovamente a considerare quanti problemi comporti il regime di comunione dei beni e, pertanto, quanto sia preferibile il regime patrimoniale di separazione. Quest’ultimo, infatti, avrebbe garantito una maggior tutela del coniuge, anche se fosse stato comproprietario, ma non in comunione.
Concludendo, se vi sposate, evitate la comunione ne trarrà sicuro vantaggio la coppia e renderà più chiaro il rapporto tra i coniugi.
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[NdR – L’autore dell’articolo, avvocato, è membro del “Progetto Mediazione” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma]