E-commerce UE, fine del geoblocking

Sarà sicuramente capitato a tutti, prima o poi, di acquistare un bene su di un sito estero e di venire reindirizzati alla versione del paese di origine dell’acquirente, con la sgradevole sorpresa di non avere più la disponibilità del bene desiderato. Altresì può capitare che l’oggetto sia disponibile, ma il venditore estero non accetti la carta di credito dell’acquirente per la differente nazionalità, tutto questo va sotto la denominazione di geo-blocking. Altra eventualità tutt’altro che rara era l’impossibilità da parte dell’acquirente di registrarsi presso il venditore estero, con l’effetto di non poter concludere l’acquisto. Questo aveva anche favorito il nascere di siti ‘civetta’ nello stato del venditore, che acquistavano i prodotti approfittando dello status nazionale, per poi spedirlo all’acquirente estero in una sorta di triangolazione, il tutto con costi a carico del cliente finale. Il fenomeno non era certo marginale, da una indagine effettuata da GFK per conto di Bruxelles verso 72 siti di e-commerce, è risultato che ben il 63% dei siti web esaminati non consente agli acquirenti di acquistare se provengono da un altro Paese UE. Percentuale che sale drasticamente nel caso di beni materiali, con punte nel settore degli elettrodomestici dell’86%, mentre per quanto riguarda i servizi le prenotazioni online di eventi nel tempo libero, come ad esempio i biglietti di eventi sportivi, si assestano al 40%.

In base a questo le Istituzioni Europee hanno ritenuto che il fenomeno del geo-blocking o localizzazione geografica, fosse un comportamento gravemente lesivo dei diritti in capo ai cittadini europei e violasse il fondamentale principio di libertà previsto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (cosiddetto TFUE, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 e ratificato in Italia con la legge n. 130/2008, insieme al Trattato sull’Unione Europea. L’ordinamento europeo prevede la libera circolazione di beni e capitali e la libera prestazione di servizi nel territorio europeo e tra i cittadini europei, i freni posti dal geo-blocking vanno ad interferire con questo principio, risultando contrario all’art. 20 della Direttiva 123/2006 relativa ai “Servizi nel mercato interno”, con il quale è sancito il principio di non discriminazione. Tale norma, infatti, stabilisce che gli Stati membri assicurino che al destinatario non vengano imposte discriminazioni basate sulla sua nazionalità o luogo di residenza. Le nuove norme sono state approvate dal Parlamento Europeo con 557 voti favorevoli, 89 contrari e 33 astensioni.

I commercianti dovranno trattare gli acquirenti di altri paesi come quelli locali, garantendo accesso agli stessi prezzi di vendita, ma non sono obbligati a vendere all’estero e nemmeno a fare gli stessi prezzi di spedizione. In questi casi di rifiuto, i siti dovranno giustificare il loro comportamento alle autorità. I consumatori potranno fare acquisti online su qualsiasi sito nell’UE, senza essere automaticamente bloccati o reindirizzati godendo di un accesso transfrontaliero più agevole a prodotti, prenotazioni alberghiere, noleggio auto, festival musicali o biglietti per parchi di divertimento (Eurodisney Parigi praticava prezzi più alti agli acquirenti tedeschi ed inglesi ad esempio).In campo di concorrenza resta da vedere quali saranno gli sviluppi rispetto i differenti sistemi di tassazione IVA, in Lussemburgo incide per il 15% sulla vendita del prodotto e questa è una quota nettamente inferiore alla media europea, ma anche Malta, dove l’Iva è del 18%.L’abolizione del Geoblocking li renderebbe più competitivi permettendogli di offrire i loro beni a prezzi più convenienti ai clienti oltreconfine. Altro fattore recente è la prevista chiusura dei negozi prevista dal ‘Decreto Dignità’, a parere dei rappresentanti di categoria, in epoca di globalizzazione, questo avvantaggerebbe negozi esteri come Alibaba che non sarebbero toccati dalla chiusura festiva.

Restano per ora esclusi dalle nuove norme, che entreranno in vigore entro la fine dell’anno, i contenuti digitali protetti da copyright. Tuttavia, i deputati hanno inserito nella normativa una ‘clausola di revisione’, che impone alla Commissione europea di valutare entro due anni se il divieto di geoblocking debba essere esteso a tali contenuti. Anche i servizi audiovisivi e di trasporto sono per il momento esclusi dal campo d’applicazione.

Per il vicepresidente della Commissione, Andrus Ansip, responsabile del dossier sul mercato unico digitale: “Con queste nuove regole gli europei potranno scegliere da quale sito desiderano fare acquisto, senza essere bloccati o reindirizzati. Questo sarà realtà entro Natale del prossimo anno”. La relatrice Róża Thun (PPE, PL) ha aggiunto: “Questa nuova legge dell’UE sul geoblocking rappresenta un passo importante verso un mercato unico digitale ancora più competitivo e integrato, sia per i consumatori sia per i commercianti. Rappresenta inoltre un’altra pietra miliare nella lotta contro la discriminazione dei consumatori in base alla nazionalità o al luogo di residenza, cosa che non dovrebbe mai accadere nella nostra Europa unita. Abbiamo dimostrato che l’Unione europea può produrre risultati concreti per i cittadini di tutta Europa, apportando cambiamenti positivi alla loro vita quotidiana“.

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