Italia delle Regioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, presieduta da Vasco Errani, per contribuire alla ripresa economica dei territori, ha recentemente approvato una “proposta di linee guida per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”, che come documento di indirizzo regionale è stata trasmessa ai Ministri Graziano Delrio ed Enrico Giovannini.
Questi indirizzi risultano preziosi nella fase economica attuale, nella quale l’occupazione giovanile costituirà lo strumento più efficace della ripresa economica dell’Italia e dell’Europa, come dichiarato dal premier Enrico Letta a proposito dell’impegno prioritario del semestre italiano di presidenza europea, a partire dal luglio 2014. Le regioni hanno ribadito che la formazione professionalizzante, interna alle aziende, vada opportunamente integrata dalla formazione sulle competenze di base e trasversali, di competenza regionale, nel limite delle risorse disponibili.
Le regioni hanno più volte affermato in sede istituzionale la necessità di adottare una disciplina dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché di disciplinare l’offerta formativa pubblica per l’acquisizione di competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione.
Offerta formativa pubblica: durata, contenuti e modalità di realizzazione L’offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili ed è da intendersi obbligatoria nella misura in cui: sia disciplinata come tale nell’ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi, e sia realmente disponibile per l’impresa e per l’apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento.
La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione: 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado, 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale, 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.
La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze: l’adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro, l’ organizzazione e la qualità aziendale, la relazione e la comunicazione nell’ambito lavorativo, i diritti ed i doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva, le competenze di base e trasversali, la competenza digitale, le Competenze sociali e civiche, lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità, infine gli elementi di base della professione o del mestiere.
Per le regioni italiane la formazione deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati e si realizza, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e deve prevedere una specifica modalità di verifica degli apprendimenti. Le imprese che non si avvalgono dell’offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali devono disporre di “standard minimi” necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo.
Le imprese dovranno disporre di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi e di risorse umane con adeguate capacità e competenze. Il Piano formativo individuale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 167/2011 è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
La Registrazione della formazione: l’impresa è tenuta a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall’apprendista ai fini contrattuali. Il documento dovrà prevedere le informazioni personali dell’apprendista e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato. Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato. Per le aziende multi localizzate: Le imprese che hanno sedi in più Regioni, per l’offerta formativa pubblica possono adottare la disciplina della Regione dove è ubicata la sede legale.
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