Marchi, l’Italia adotta il brevetto unitario

Gli ultimi tempi hanno visto novità di considerevole rilevanza nel campo della Tutela Marchi e del Brevetto unitario da parte dell’Unione Europea.

Il Consiglio dei Ministri qualche mese fa ha approvato atti normativi molto significativi riguardanti la tutela dei Marchi d’Impresa, il Marchio comunitario e la lotta alla contraffazione: di attuazione della Direttiva UE 2015/2436 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di Marchi d’impresa e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento sul Marchio Comunitario.

Con questi aggiornamenti il legislatori dispone che nei prossimi sette anni gli ordinamenti nazionali superino le disparità esistenti tra i titolari di alcuni Paesi rispetto ad altri e agiscano in modo sia da ampliare le fattispecie di diritti che è possibile esigere in tema di Marchi sia estendendo l’ambito di applicazione a nuove tipologie di Marchio oltre a introdurre a livello nazionale una nuova procedura amministrativa, alternativa  a quella giudiziaria per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei Marchi.

Il Regolamento (CE) n. 207/2009 nel corso del tempo è stato protagonista di notevoli cambiamenti, per questo motivo il Parlamento Europeo per ragioni di chiarezza e dare una più appropriata sistematizzazione alla questione della Tutela Marchi nella UE ha redatto il Regolamento 14/06/2017, n. 1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul Marchio dell’Unione Europea, che abroga e sostituisce la normativa precedente, ed è entrato in vigore dal 1/10/2017, nel quale all’art 1, co 2: “Il Marchio UE ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta l’Unione: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione, di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l’intera Unione. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente Regolamento”.

In estrema sintesi e semplificando si tratta di una riforma, e integrazione della normativa esistente in tema che sia tendente a creare un sistema di protezione del Marchio UE che consenta alle imprese di acquisire, secondo una procedura unica Marchi UE che godano di protezione uniforme e producano i loro effetti nell’intera Unione. Tradotto questo vuol dire: conferire alle imprese la possibilità di esercitare senza ostacoli attività economiche su tutto il Mercato interno, registrando Marchi secondo norme di Diritto unico direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, lasciando ai Marchi nazionali la garanzia di proteggere i prodotti per quelle Imprese che non abbiano esigenze di proteggere le proprie opere/prodotti a livello Comunitario o che non hanno i requisiti per garantirsi a se stessi e alla propria produzione una protezione di questo tipo.

La libertà di decidere quale tipo di protezione/garanzia agire è lasciata, così, totalmente nella discrezionalità delle Imprese: Marchio d’Impresa nazionale in uno o più Stati membri o solo mediante il Marchio UE o mediante entrambi.

Ad integrazione di quanto disposto con il Regolamento 14/06/2017, n. 1001 l’Unione, recentissimamente, ha fatto adottare il Regolamento 05/03/2018, n. 625 “Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul Marchio dell’Unione Europea ed abroga il Regolamento delegato (UE) 2017/1430” in cui sono stabilite le norme per i procedimenti di opposizione, modifica della domanda, decadenza e dichiarazione di nullità, ricorsi in materia di registrazione del Marchio UE allo scopo di semplificarli, renderli più chiari ed efficaci oltre che adeguati a quanto previsto in tema di tutela delle proprietà intellettuale, e il Regolamento 05/03/2018, n.626 “Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione, del 5 marzo 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul Marchio dell’Unione Europea e che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 – C/2018/1224” con il quale l’Unione definisce i termini e le modalità per le procedure di domanda, registrazione e trasferimento del Marchio UE.

Entrambi e Regolamenti sono entrati in vigore dallo scorso 14 maggio 2018 tranne che per le eccezioni previste espressamente tra cui i procedimenti proposti e le domande o modifiche presentate prima del 01/10/2017.

In tema di Brevetti, invece, con il decreto approvato si è avuta la modifica di alcuni articoli del Codice della proprietà industriale relativi alla protezione “brevettuale” e soprattutto l’introduzione della “tutela brevettuale unitaria” negli Stati membri che partecipano alla Cooperazione rafforzata: in termini semplici si istituisce una giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti con “competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità con o senza effetto unitario, nonché le misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla base del brevetto europeo”. La legislazione italiana si applica alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l’Italia fino alla data di entrata in vigore dell’Accordo e a quelle promosse, in tempo successivo, per effetto del regime transitorio, davanti autorità giudiziaria italiana.

Il Brevetto europeo con effetto unitario sarà rilasciato dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) e mediante il pagamento di un’unica tassa di rinnovo direttamente all’EPO consentirà di ottenere la protezione brevettuale nei 26 Paesi aderenti all’iniziativa. Si tratta di un Brevetto che non si sostituisce, ma si affianca alla tutela brevettuale prevista attualmente nei 26 Paesi a livello nazionale e a livello europeo. Sarà operativo successivamente l’entrata in vigore dell’Accordo internazionale al Tribunale Unificato dei Brevetti.

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