Italia delle Regioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in una sua recente sessione, ha approvato un documento con cui prende posizione sul “Disegno di Legge Delega al Governo in materia di Turismo”. I contenuti del testo approvato dalle Regioni sono poi stati illustrati il 4 giugno dall’Assessore Federico Caner (Regione Veneto) nel corso di un’audizione parlamentare alla Camera. La posizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condivide la necessità e l’opportunità di un intervento legislativo in materia, in particolare, per quanto attiene il riordino della normativa in materia di professioni turistiche, che le Regioni e Province Autonome attendevano da tempo.
In premessa le Osservazioni formulate dalla Regioni – recentemente rese note – evidenziano l’eccessiva dilazione dei tempi previsti per l’adozione dei Decreti Legislativi di attuazione, considerato che, tra l’iter di approvazione del Disegno di Legge ed i due anni di tempo ivi previsti per l’adozione dei provvedimenti successivi, potrebbero rendersi necessari anche tre anni per avere i primi risultati.
Le Regioni segnalano, altresì, che l’assenza di una normativa nazionale di riferimento in materia di professioni turistiche, attesa la competenza concorrente Stato-Regioni, di fatto pone le Regioni in una situazione di stallo. Laddove, peraltro, con il termine “riordino” si intenda attribuire al Legislatore delegato il compito di innovare la disciplina delle professioni, parrebbe obbligatorio delineare i principi ed i criteri direttivi, nonché l’elenco delle professioni da normare. Per le considerazioni svolte la Conferenza suggerisce che sia ridotto ad un anno il termine entro il quale adottare i Decreti attuativi.
In merito all’articolo 2, lettera g) punto 2), per le Regioni appare opportuno definire con chiarezza i limiti di intervento del legislatore statale o non prevedere proprio una delega espressa al Governo in materia di revisione della classificazione alberghiera ed extra-alberghiera, in quanto trattasi di una competenza esclusiva delle Regioni e Province Autonome (art. 117 Cost.), come ribadito da ultimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2012 afferente il c.d. Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79 del 2011). La materia è peraltro già disciplinata, per quanto riguarda la classificazione delle strutture alberghiere, dal DM 21 ottobre 2008, che potrebbe essere semmai semplicemente aggiornata, come peraltro già prevede l’art. 10 comma 5 della Legge n. 106 del 2014. Laddove si intenda tuttavia procedere, sarà assolutamente necessario il ricorso all’Intesa (vedasi nuovamente la richiamata sentenza della Corte Costituzionale), unico strumento di concertazione tra Amministrazioni di diverso livello, da adottarsi in Conferenza Stato-Regioni e NON già in Conferenza Unificata come previsto dal DDL in esame.
Per quanto attiene, peraltro, al criterio di cui all’articolo 1, comma 2, lett. a) che prevede la revisione e l’aggiornamento del D.Lgs. n. 79 del 2011, si ribadiscono i limiti posti all’intervento normativo statale dalla citata sentenza n. 80 del 2012 della Corte Costituzionale, per cui l’intervento delegato va inteso limitatamente alla parte privatistica del settore turistico, unica che possa essere oggetto di disciplina del Codice del Turismo.
Per quanto concerne il criterio di cui all’articolo 1, lett. g) n. 3 afferente “la semplificazione delle procedure di raccolta … dei dati” statistici, la Conferenza rileva che il Sistema delle Regioni si è già dotato di un moderno ed univoco sistema di raccolta dati, realizzato di concerto con il Dicastero competente e dallo stesso sovvenzionato. È auspicio della Conferenza che se ne tenga debito conto in un’ottica di razionalizzazione delle attività già intraprese. Appare necessario chiarire se il Legislatore delegato debba intervenire al fine di delineare procedure uniformi per l’identificazione dei fabbisogni e la gestione dei suddetti dati, nonché precisare lo scopo e la funzione del “codice identificativo nazionale”, sempre d’intesa con le Regioni e Province Autonome.
Per quanto riguarda l’istituzione del Codice Identificativo Nazionale, alcune Regioni, infatti, si sono già legittimamente dotate di un proprio sistema di codificazione delle strutture ricettive ed è stato costituito un Gruppo interregionale di lavoro per la condivisione e la messa a disposizione dello stesso Governo delle esperienze maturate sul tema. È auspicabile, se e quando il Governo dovesse istituire detto codice, tener conto delle esperienze regionali già maturate nelle more dell’intervento statale (vedasi in materia anche la recente sentenza della Corte Costituzionale 11 aprile 2019 n. 84).
La Conferenza ha manifestato, comunque, il proprio apprezzamento per aver affrontato nel disegno di legge il tema della statistica, considerata dalle Regioni e dalle Province Autonome uno strumento di particolare rilevanza per il settore, tanto da prevedere nell’ambito del Coordinamento tecnico interregionale, un percorso di sviluppo innovativo e di raccordo con l’ISTAT, per cercare di mettere a disposizione delle Regioni, del Ministero competente, dell’Enit e altri Enti di settore elementi utili alla programmazione e al monitoraggio degli interventi.
La Conferenza, per quanto attiene agli aspetti finanziari, chiede che sia precisato nella Legge Delega che non vi debbano essere nuovi costi a carico delle Regioni e Province Autonome. Per le Regioni il provvedimento in esame può essere utilizzato per un intervento normativo anche in materia di locazioni turistiche di cui all’art. 4 della Legge n. 96 del 2017, al fine di fare chiarezza e semplificare l’applicazione concreta delle norme vigenti in materia, manifestando la disponibilità delle Regioni ad un confronto di merito.
La Conferenza, infine, ritiene essenziale l’inserimento di una “clausola di salvaguardia” generale della competenza esclusiva in materia di turismo attribuita alle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 8, comma 1, n. 20 dello Statuto di autonomia, “turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci”.
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