Mediatore Europeo, i candidati al vaglio della UE
Il Mediatore Europeo è una figura creata dal trattato di Maastricht (1992), con lo scopo di garantire una migliore protezione dei cittadini in caso di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni, degli organi, degli uffici o delle agenzie dell’Unione europea. L’Europa ha inteso in questo modo potenziare la trasparenza e la responsabilità democratica del processo decisionale e dell’amministrazione delle istituzioni dell’UE. Per avere diritto alla nomina, ogni candidato deve dimostrare di avere l’esperienza necessaria e vantare l’appoggio di almeno 40 membri del Parlamento da almeno due stati membri. La Commissione delle petizioni del Parlamento europeo ascolta i candidati durante un’audizione pubblica, in questo caso sarà il 3 dicembre, durante la quale i candidati presenteranno i loro programmi. In seguito il Parlamento eleggerà il Mediatore europeo, che resterà in carica per 5 anni, a scrutinio segreto nella sessione di Strasburgo a dicembre. I cinque candidati in corsa sono stati annunciati durante la sessione plenaria di ottobre: Giuseppe Fortunato, difensore civico della Regione Campania; Julia Laffranque, giudice estone alla Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo; Nils Muižnieks, ex commissario lettone del Consiglio d’Europa; l’attuale Mediatrice europea ed ex giornalista irlandese Emily O’Reilly della quale abbiamo raccolto una intervista lo scorso anno; l’ex eurodeputata svedese Cecilia Wikström.
Il Mediatore europeo indaga sui reclami dei cittadini residenti in UE e organizzazioni con sede nell’Unione europea in merito a casi di cattiva amministrazione da parte di istituzioni dell’UE o altri organismi dell’Unione europea, quali comportamento sleale, discriminazione, ritardi ingiustificati o procedure scorrette. Chi è scontento di un’istituzione, di un organo, di un ufficio o di un’agenzia dell’UE, dovrebbe innanzitutto dare ad essi la possibilità di correggere la situazione. Se ciò non avviene, si può presentare denuncia al Mediatore. La denuncia deve essere presentata entro due anni dalla data in cui si è avuta conoscenza del problema e occorre assicurarsi di indicare chiaramente la propria identità, l’istituzione o organo di cui ci si lamenta e il motivo, se richiesto la denuncia resta anonima. Se il Mediatore non è in grado di gestire la vostra denuncia, riceverete informazioni su altri organi che potrebbero essere di aiuto. L’ufficio del Mediatore europeo può avviare indagini anche di propria iniziativa e fa rapporto al Parlamento europeo ogni anno.
Il Mediatore esercita le proprie funzioni in piena indipendenza nell’interesse dell’Unione e dei suoi cittadini; non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo, ufficio o entità; si astiene dal compiere atti incompatibili con il carattere delle sue funzioni; non esercita alcuna altra funzione politica o amministrativa né altra attività professionale, remunerata o meno. Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave. Il Mediatore può risolvere un determinato problema anche solo informandone l’istituzione interessata. Qualora non bastasse, si cerca in tutti i modi di pervenire a una soluzione amichevole che corregga la situazione. In caso di esito negativo, il Mediatore può formulare delle raccomandazioni all’istituzione interessata. Se non vengono accolte, può inviare una relazione speciale al Parlamento europeo affinché prenda le misure opportune.
Non rientrano nella sfera di competenza del Mediatore le attività della Corte di giustizia e del Tribunale nell’esercizio della loro funzione giurisdizionale. Le indagini del Mediatore relative alla CGUE riguardano esclusivamente le sue attività non giudiziarie, quali le gare d’appalto, i contratti e le cause relative al personale; le denunce contro le autorità locali, regionali o nazionali, anche quando trattano materie inerenti all’Unione europea; le attività delle autorità giudiziarie o dei difensori civici nazionali: il Mediatore europeo non è un tribunale di appello contro le decisioni prese da tali entità; i fatti che non sono stati preceduti dagli iter amministrativi appropriati presso gli organi interessati; denunce contro singoli funzionari dell’UE in relazione al loro comportamento. Il Mediatore può chiedere informazioni alle istituzioni e agli organi, i quali hanno l’obbligo di rispettare la richiesta e permettergli l’accesso ai fascicoli in questione, salvo per vincoli di segreto professionale debitamente giustificati; ai funzionari e agli altri agenti di tali istituzioni e organi, che sono tenuti a testimoniare su richiesta del Mediatore, pur restando vincolati dall’obbligo del segreto professionale; alle autorità degli Stati membri, che hanno l’obbligo di soddisfare la richiesta salvo che dette informazioni siano soggette a disposizioni legislative o regolamentari che ne vietino la pubblicazione; anche in tali casi, tuttavia, il Mediatore può venire a conoscenze di dette informazioni purché si impegni a non divulgarne il contenuto.
Il Mediatore, qualora non ottenga l’assistenza richiesta, ne informa il Parlamento europeo, il quale prende le iniziative del caso. Il Mediatore può inoltre cooperare con le autorità corrispondenti degli Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili. Se si tratta tuttavia di fatti aventi, a suo giudizio, rilievo penale, il Mediatore li comunica immediatamente alle autorità nazionali competenti e all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Se opportuno, il Mediatore può informare anche l’istituzione dell’UE da cui dipende il funzionario o l’agente interessato. Per quanto possibile, il Mediatore ricerca, assieme all’istituzione o all’organo interessato, una soluzione atta a soddisfare il denunciante. Quando il Mediatore individui un caso di cattiva amministrazione, le sue raccomandazioni sono inviate all’istituzione o all’organo interessato, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Se l’istituzione non accetta le raccomandazioni proposte, il Mediatore può redigere una relazione speciale da presentare al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può a sua volta elaborare una relazione sulla relazione speciale presentata dal Mediatore. Infine informa il denunciante sul risultato delle indagini, sul parere formulato dall’istituzione o dall’organo interessato, nonché sulle proprie eventuali raccomandazioni.
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