Camera di Consiglio

COLTIVAZIONE DOMESTICA DI CANNABIS, E’ REATO? – Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate ancora una volta a pronunciarsi su un tema che negli anni ha visto le risposte più diverse, vale a dire se coltivarsi il “fumo” in casa sia o meno reato. Nel 2008 la Suprema Corte aveva definitivamente sancito che anche la semplice coltivazione di piante dalle quali sono ricavabili sostanze stupefacenti, per uso personale, costituisse reato. E da quel momento, vi è stato un periodo caratterizzato da molto rigore sul tema.

Il problema è stato nuovamente portato all’attenzione della Suprema Corte nel 2019 e la coltivazione domestica di cannabis per uso personale, secondo l’ultima sentenza, non sarebbe illecita; ma in che termini? Precisiamo che stiamo parlando solo di coltivazione ad uso personale, non finalizzata a forme di distribuzione o spaccio.

Il reato di coltivazione di stupefacenti sussiste, come regola generale, indipendentemente dalla quantità del principio attivo ricavabile. Tuttavia, la Suprema Corte ritiene non debbano essere considerate reato ipotesi di coltivazione minimali, in forma domestica qualora ricorrano metodi definiti rudimentali e un numero di piante talmente scarso dal quale venga ricavato un quantitativo di prodotto tale da non poter essere inserito nel mercato e destinato all’uso personale del “coltivatore”. Sostanzialmente, le sanzioni previste dall’articolo 75 del Testo Unico sulle droghe non si applicheranno alla “coltivazione domestica destinata all’autoconsumo”, perché è da ritenersi irrilevante dal punto di vista penale. Tuttavia, ciò non vuol dire che non possano esservi conseguenze di altro tipo, e non è esclusa l’applicazione di una sanzione amministrativa.

La natura dell’ultima pronuncia, peraltro, impone un ripensamento della materia e, forse più opportunamente, un intervento normativo sull’attuale disciplina, limitando i margini di discrezionalità dei giudici di merito, ovvero riflettere sull’annoso e dibattuto problema della legalizzazione o liberalizzazione delle droghe leggere. E’ una battaglia portata avanti già da anni e non possiamo non ricordare il ruolo che Marco Pannella ha avuto nel dibattito anche con i suoi atti definiti di disobbedienza civile.

Si tratta di una scelta legislativa importante, che deve tenere conto non di posizioni meramente e strumentalmente ideologiche, bensì operare una valutazione di più ampia portata politica ed economica. E deve considerare il rapporto costi-benefici non soltanto in termini di lotta alla criminalità, ma anche di costi sanitari e, forse come primo punto di partenza, porsi la domanda da quale età possa essere consentito fare usa di sostanze anche se leggere, oltre ad eventualmente prevedere le modalità. E’ fatto notorio che l’età in cui si prova per le prime volte il consumo è decisamente bassa; spesso troppo. Potrebbe lo Stato decidere se un sedicenne o un quattordicenne potranno acquistare (e dove?) uno “spinello”? Per non parlare delle problematiche connesse ad eventuale consenso di genitori di minori.

Ciò che è certo è che le pronunce susseguitesi della Suprema Corte, a differenza di quanto avviene nei paesi di Common Law, come gli Stati Uniti, non hanno valore di legge o precedente vincolante e, pertanto, in un settore delicato come questo, sarebbe opportuno l’intervento del Legislatore.

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