Camera di Consiglio

CONDOMINIO, LE IMMISSIONI DI ODORI POSSONO COSTITUIRE REATO – Vivere in quella particolare forma di comunione qual è il condominio, spesso, non è facile. Sicuramente ognuno deve limitare le proprie libertà per non calpestare quelle altrui. Trattasi di una regola, ancor prima che giuridica, di buona educazione.

Nel caso in cui rumori, odori, o, più in generale, le “immissioni” in generale, come descritte dall’art. 844 del Codice Civile superino la normale tollerabilità, potrebbe sussistere in capo a chi le pone in essere il reato di cui all’art. 674 del Codice Penale, che punisce chiunque getti o versi in un luogo di proprietà comune cose idonee ad offendere, imbrattare o molestare persone, tra le quali  vengono elencati anche le emissioni di gas o vapori.

E’ bene ricordare, altresì, che l’art. 844 del Codice Civile elenca il divieto generale di non produrre propagazioni di ogni tipo che non possano essere “normalmente tutelate”: e tale divieto è applicabile anche in caso di materia condominiale.

Ma cosa si intende per “normale tollerabilità”? Poniamo il caso che il vicino non si limiti a fare il barbeque una tantum, ma che gli odori derivanti dalla sua cucina si propaghino in altri appartamenti in continuazione. Si pensi al fatto di non voler aprire le finestre per evitare che l’appartamento diventi completamente intriso degli odori provenienti dal vicino.

Questo caso supera la normale tollerabilità, il giudizio sulla quale è rimesso al Giudice, in base agli elementi di prova che vengono portati a supporto della propria tesi. Infatti, secondo la Corte di Cassazione è il Giudice che può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, anche senza la necessità di effettuare una perizia: fondamentali possono essere le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni. Ovviamente, si deve trattare di dichiarazioni che si riferiscono a quanto oggettivamente percepito.

La questione è stata sottoposta alla Corte di Cassazione più volte e per vari motivi. In particolare, secondo una recente sentenza, “l’evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.”. Ecco che, in tali casi, si hanno le “molestie olfattive”.

Sulle immissioni di odori, in particolare, è intervenuta la III Sezione Penale con sentenza n. 14467/2017, la quale ha riconosciuto sussistente la fattispecie di cui all’art. 674 c.p. anche nel caso di emissioni di odori provenienti dalla cucina di un’abitazione privata, superanti la normale tollerabilità, criterio cui è sempre necessario rifarsi, in assenza di apposita normativa nella materia oggetto dell’immissione.

Ecco il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte: “In tema di getto pericoloso di cose, la contravvenzione prevista dall’art. 674 cod. pen. è configurabile, qualunque sia il soggetto emittente, anche nel caso di emissioni moleste “olfattive” che superino il limite della normale tollerabilità ex art.844 cod. civ.”.

Poniamo attenzione, dunque, alla rilevanza anche sotto il profilo penale, dei nostri comportamenti.

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