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ANCHE I DIRITTI DEI NONNI GIUNGONO IN CASSAZIONE – Quali sono i diritti dei nonni? Quella figura a tutti cara e che oggi si erge a ennesima categoria che chiede una tutela delle proprie ragioni e che si costituisce addirittura in associazioni. Il pieno diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è previsto nel nostro Codice Civile e qualora tale diritto gli fosse negato, costoro possono agire di fronte al Tribunale di Minori. Si trovano online anche moduli di ricorso prestampati.

Interessante sul punto è una recentissima sentenza della Corte di Cassazione nel tema, che ha definito i limiti di questo diritto e sino a che punto un nonno possa spingersi sino a sostituirsi al genitore. La sentenza trae origine dall’iniziativa di un nonno per ottenere spazi più ampi di frequentazione con le nipoti, dopo che la Corte d’Appello li aveva ridotti rispetto a quanto stabilito nel primo grado di giudizio. Il nonno ricorreva in Cassazione facendo leva su una relazione dei servizi sociali che evidenziava una situazione irrecuperabile riguardo i rapporti tra i genitori delle due nipotine.

E’ logico che per un bambino una stabile relazione affettiva con i nonni possa portare un sicuro beneficio sul piano della formazione e dell’equilibrio psicofisico e non si dovrebbe ricorrere all’intervento del Giudice per tutelare l’interesse del minore. I nonni dovrebbero essere coinvolti nella loro crescita e nell’educazione cooperando con i genitori; tuttavia, come in tutti i rapporti interpersonali, possono verificarsi cambiamenti nel comportamento tali da nuocere alla crescita ed all’equilibrio psicofisico del minore.

In questo caso la Cassazione non ha accolto il ricorso del nonno rilevando come vi fosse stato un deterioramento nei rapporti tra il nonno ed i genitori delle minori, la qual cosa aveva provocato non poco disagio nelle piccole, il tutto proprio attraverso le indagini demandate ai Servizi sociali e ben chiare nelle motivazioni della sentenza.

Importante la motivazione nella quale si pone in evidenza come, in ogni caso, il diritto del nonno a passare più tempo con le nipotine è subordinato a due condizioni: da una parte, l’esistenza di una stabile relazione affettiva tra il nonno ed il nipote che possa trarne beneficio; dall’altra, il principio secondo il quale il rapporto tra nonno e genitore si deve inspirare in una “fruttuosa cooperazione” all’unico fine di tutelare l’interesse del minore.

Nel caso di specie, pacifico che tra il nonno e le nipotine vi fosse una stabile relazione d’affetto;era venuta meno, invece, la “fruttuosa collaborazione” con i genitori nella loro educazione; del resto l’obbligo di educare, mantenere, istruire ed educare i figli è in capo ai genitori e i nonni, sul punto, sono solo eventuali alternative.

Ribadito quindi il diritto del nonno a mantenere rapporti con le nipoti, la Corte ha ridotto gli spazi a sua disposizione ravvisando un vero e proprio scontro tra generazioni, tra nonno e genitori, del tutto insanabile, al punto di poter ledere il diritto del minore a crescere nel modo più sereno possibile. E, qualora questo diritto non venisse tutelato, sarà compito del Giudice valutare le modalità dell’esercizio del diritto dei nonni. Altri possibili contenziosi che giungeranno ai nostri tribunali.

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