Camera di Consiglio

L’UTENZA TELEFONICA FISSA E’ DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA? – Con una recentissima ordinanza, la Suprema Corte è stata chiamata nuovamente a stabilire se vi sia tra i diritti fondamentali della persona quello di avere a casa un’utenza telefonica fissa.

Tutto è nato da un ricorso proposto da un utente che aveva stipulato un contratto di utenza telefonica fissa, e poi esercitato il “diritto al ripensamento” riconosciuto ai consumatori. Più correttamente è meglio definirlo “diritto di recesso” e consiste nella possibilità, di sciogliere il vincolo contrattuale entro un determinato periodo, restituendo il bene ed ottenendo la restituzione del prezzo pagato o, come in questo caso, non avere il servizio richiesto.

L’utente, in questo caso, lo esercitava avendo ricevuto un’offerta migliore dalla vecchia compagnia, cosa che accade spessissimo. Dopo aver deciso di chiedere la riattivazione della linea fissa al vecchio gestore, ecco che quest’ultimo non provvedeva nell’immediatezza alla riattivazione, ma dopo diversi mesi. L’utente si rivolgeva al Giudice di Pace al fine di ottenere il risarcimento del danno sofferto perché era rimasto privo di linea telefonica fissa per ben nove mesi. Il primo Giudice gli dava ragione, ma in sede di appello la domanda veniva rigettata poiché il danno patrimoniale non veniva considerato provato ed il danno non patrimoniale, quello per intendersi morale o esistenziale, non ricorreva.

Con ricorso avanti la Suprema Corte, l’utente chiedeva la cassazione della sentenza, assumendo che il restare senza telefono fisso per mesi, sarebbe consistito in una violazione dei diritti fondamentali della persona, con la conseguenza che la lesione avrebbe dovuto essere risarcita. Secondo i suoi difensori, con l’evoluzione della società e dell’individuo, il mezzo telefonico è un “mezzo di sussistenza”.

Il ricorso veniva respinto. La Cassazione, nella sentenza, non nega che i diritti fondamentali della persona, con l’evolversi del tempo, possano mutare, e merita riportarne un passo che: “è ben possibile che diritti in passato considerati secondari assurgano col tempo al rango di diritti fondamentali (ad esempio, il diritto all’identità personale; all’oblio; alla riservatezza; all’identità digitale); così come all’opposto non è raro che diritti un tempo reputati inviolabili cessino, col tempo, di avere qualsiasi rilievo giuridico (è il caso, ad esempio, del danno da usurpazione del titolo nobiliare o da seduzione con promessa di matrimonio)”.

Tuttavia, un diritto fondamentale della persona per essere considerato tale, deve riguardare la persona e non il suo patrimonio: ed il non godere di un bene materiale non può essere considerato un diritto fondamentale (si pensi ad alimenti, acqua, farmaci ed a tutto ciò che è strettamente necessario per vivere). Inoltre un diritto fondamentale deve essere garantito dalla Costituzione e non può essere impedito senza ledere la dignità umana. E’ chiaro che il non poter utilizzare la linea fissa non va a ledere un diritto fondamentale: il fatto è sicuramente sgradevole, ma ciò non toglie che si possa comunicare con un altro telefono.

©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione

Condividi
precedente

Italia delle Regioni

successivo

Covid, riaprono le scuole in Europa

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *