Superbonus, istruzioni per l’uso

E’ stato di recente introdotto il cosiddetto Superbonus al 110%, destinato a tutti i proprietari di casa per eseguire ristrutturazioni dal 31 luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021. Ciò significa che costoro potranno contare su una detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute per determinati interventi finalizzati a rendere più “ecologia” la propria casa.

Gli interventi previsti, infatti, sono l’isolamento termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, la riduzione del rischio sismico nelle proprie case, abitazioni che tuttavia possono essere soltanto la “prima casa” del contribuente.

Tale detrazione, tuttavia, è destinata a coloro che necessariamente eseguano i lavori al fine di migliorare la propria abitazione di almeno due classi energetiche (ad esempio, da classe energetica “D” a classe energetica “C”). Per coloro che, invece, hanno già una classe energetica “A”, garntire il passaggio alla una classe energetica più alta.

Si evidenzia che tale passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), sia prima che dopo l’intervento, il quale deve essere rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata: e già questo, non è facilmente ottenibile.

L’iniziativa sicuramente positiva del “superbonus” consiste non solo in un modo per far girare l’economia, e rendere le case più “verdi”, ma soprattutto per il fatto che al posto della detrazione, il cittadino potrà anche cederla anche ad intermediari finanziari o istituti di credito.

Ma è necessario prestare attenzione: si può utilizzare il “superbonus” anche per ristrutturazioni su immobili che presentano abusi edilizi, ma tali abusi devono essere “di lieve entità”: ciò significa che tali abusi devono essere facilmente sanabili con una semplice dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ovvero in una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, su stati, fatti e qualità personali e che può utilizzare anche  nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i concessionari e gestori di Pubblici Servizi e con i privati che vi consentano).

In tutti gli altri casi, invece, è previsto che “gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici”.

Le possibili difformità circa al contrasto con il titolo riguardano violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

E le sanzioni non sono di poco conto in tali casi: la sussistenza di difformità comporta il decadimento dal beneficio della detrazione del 100% e, soprattutto, i beneficiari trovati in tali condizioni restano sempre responsabili dei danni, essendo, dunque, tenuti a restituire le somme ottenute come detrazione. E’, altresì prevista, una sanzione il cui importo potrebbe variare da un minimo del 100% ad un massimo del 200% dei crediti inesistenti utilizzati. Attenzione, dunque, a qualsiasi “svista”: è assolutamente necessario trovare un tecnico abilitato molto attento.

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