Camera di Consiglio

RIDUZIONE ASSEGNO DI MANTENIMENTO A CARICO DEL PADRE A CAUSA DELLA CONTRAZIONE REDITTUALE DOVUTA AL COVID 19 – Interessante e sicuramente rilevante ad oggi una sentenza resa dal Tribunale di Monza nel luglio passato in tema di contributo al mantenimento dei figli.

In sede di separazione, ai coniugi veniva affidata congiuntamente la figlia minore, con collocazione prevalente presso la madre. Alla luce delle condizioni economiche delle parti, il Tribunale poneva a carico del padre l’obbligo di versare l’importo mensile di euro 300,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come nella maggior parte dei casi.

L’affido condiviso ed il diritto del figlio alla bigenitorialità sono ormai criteri generali, tranne casi specifici e molto gravi, tali da poter ledere il sano sviluppo psicofisico del minore, la cui decisione è rimessa alla discrezionalità del giudice. Si ricorda, poi, che per la determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli, è necessario tener presenti determinati criteri: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Orbene, alla luce degli ultimi requisiti, si è di fronte ad una gravissima crisi economica dovuta alla pandemia in corso, la quale ha inciso negativamente sulle entrate dei lavoratori e sulla capacità economica dei cittadini. Il padre, infatti, adiva il Tribunale con ricorso al fine vedersi riconoscere la diminuzione al contributo al mantenimento della figlia minore, dimostrando il netto calo delle entrate. Costui, infatti, aveva perduto l’unico cliente per cui lavorava ed il Tribunale riduceva l’assegno di mantenimento da Euro 300,00 ad Euro 250,00 mensili.

Un caso analogo è avvenuto avanti al Tribunale di Terni, ove la madre aveva chiesto, in sede di divorzio, l’aumento del contributo al mantenimento per i figli al padre, mentre quest’ultimo resisteva, uscendo vincitore, comprovando la netta contrazione dei propri redditi a causa della pandemia, che lo aveva costretto a sospendere l’attività.

E’ noto a tutti, infatti, che l’attuale emergenza sanitaria ha comportato la chiusura di tutte le attività definite “non essenziali”, provocando una pesante crisi economica che, molto probabilmente, perdurerà ben oltre la risoluzione dell’epidemia. E di certo, tale situazione non potrà che riverberarsi nei casi di genitori separati: non vi è ancora stato un provvedimento da parte del Legislatore, ma è pur vero che difficile sarà mantenere gli accordi presi in sede di separazione o divorzi ante pandemia, dopo il blocco quasi totale dell’economia. Quanti genitori sono in difficoltà, pur consci di avere il dovere di mantenere, educare, istruire i figli? Con la conseguenza di accumulare vari arretrarti, con tanto di interessi che decorrono?

Appare necessario che il Legislatore intervenga per regolamentare i casi di più estrema difficoltà. Va evidenziato come l’art. 3 del D.L. n. 6/2020, abbia inserito in sede di legge di conversione l’art. 6 bis, che va a determinare il rispetto delle misure di contenimento, ai fini di una eventuale esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Ma ciò non vale per l’assegno di mantenimento della prole, il quale ha fondamento costituzionale. E con le ipotesi sempre più verosimili di un ulteriore blocco dell’economia, il problema emergerà con tutte le conseguenze del caso.

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