Camera di Consiglio
NON C’E’ VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ASSISTENZA FAMILIARE SE DOVUTO A MOTIVI DI DIIFFICOLTA’ ECONOMICHE – La Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 28774/2020 ha accolto il ricorso di un marito che era stato condannato ai sensi dell’art. 570 c.p., che condanna la violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Nel caso di specie, il marito non aveva versato per alcuni mesi il contributo al mantenimento e la Corte d’Appello non aveva tenuto conto della mancanza dello stato di bisogno dell’ex coniuge, ritenendo, dunque, la sussistenza del reato di cui sopra. In particolare, l’art. 570 c.p., comma 1 sancisce espressamente che “Chiunque […] si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro”.
E’ ormai costante in Giurisprudenza riconoscere che l’obbligo di assistenza familiare, in seguito alla separazione dei coniugi, va parametrato alla capacità contributiva di entrambi: quindi, in caso di mancanza dello stato di bisogno di un coniuge, anche nel caso in cui la capacità dell’altro sia venuta meno, la situazione economica dell’uno va parametrata a quella dell’altro, al fine di stabilire come possano modularsi i rapporti economici delle parti. Sarà, pertanto, necessario un confronto con la situazione ipotizzabile nel caso in cui il regolare menage familiare possa modificarsi per eventi che incidono in senso peggiorativo su di esso.
Il principio secondo il quale “ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 570 c.p., comma 1, in caso di omesso versamento dell’assegno di mantenimento fissato dal giudice della separazione in favore del coniuge, il giudice non deve accertare l’esistenza di uno stato di bisogno dell’avente diritto o di una situazione di impossidenza dell’altro coniuge” è oramai anch’esso riconosciuto dalla Giurisprudenza.
Il Giudice dovrà verificare se l’inadempimento esprima la volontà del soggetto obbligato di violare gli obblighi di assistenza, oppure, come nel caso in esame, se tale violazione derivi da una difficoltà economica dell’obbligato.
Con tale recentissima sentenza, la Corte ha chiarito che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare non è integrato dal mancato versamento dell’assegno di mantenimento se l’avente diritto non si trova in un vero stato di bisogno (nel caso di specie la moglie) e, soprattutto, se il mancato versamento non è il frutto di una decisione volontaria, ma deriva da una situazione di reale difficoltà economica. Oltretutto, nel caso di specie, il marito aveva ottenuto la revoca dell’assegno di mantenimento rispetto all’ordinanza presidenziale, proprio perché non aveva entrate ulteriori.
In ogni caso, specie in tale contesto di contrazione economica dovuta alla pandemia, in cui molti ex coniugi faticano anche al pagamento dell’assegno di mantenimento per i figli, caso che occupa molte Corti di merito, il principio dedotto nella sentenza non può che ritenersi idoneo alla situazione sociale che si sta attraversando. Si evita così, in tali casi, di essere condannati per un reato grave.
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