Camera di Consiglio

ASSUMERE SOLO IL COGNOME DEL PADRE: LA CORTE COSTITUZIONALE SI PRONUNCERA’ SULLA LEGITTIMITA’La Corte Costituzionale si è ritrovata, pochi giorni fa, a dover ancora una volta, supplire alla carenza del Legislatore.

In particolare, il Tribunale di Bolzano sollevava la questione di costituzionalità avente ad oggetto la formulazione dell’art. 262 c.c, primo comma, secondo il quale: “Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre”.

Da ciò discende, logicamente, che in caso di figli nati durante il matrimonio, dovranno necessariamente assumere il cognome paterno. Ma tale dettato normativo, che implicitamente prevede che il figlio non possa prendere il cognome della madre a meno che nato al di fuori dal matrimonio e riconosciuto per primo dalla medesima, può considerarsi conforme a Costituzione? E’ questo il nodo che la Consulta dovrà sciogliere.

Con la sentenza n. 61 del 2006, la Consulta chiariva che “l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna.”

Inoltre, già nel 2016, con la sentenza n. 286 del medesimo anno, la Consulta era già stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della possibilità, per il figlio nato al di fuori del matrimonio, di poter prendere anche il cognome della madre, in aggiunta a quello del padre, qualora tra i coniugi vi fosse accordo sul punto, aprendo ancora una volta la possibilità al Legislatore di agire sul tema.

La questione è di interesse rilevante: nel nostro Ordinamento, la Legge dà preferenza al cognome paterno: è possibile dare al figlio entrambi i cognomi, ma il primo deve essere sempre e comunque quello del padre, in virtù del principio riassunto nel celebre brocardo latino “mater semper certa est, pater nunquam” (ossia, la maternità è sempre certa, non la paternità). Per questo motivo, una volta riconosciuto il figlio, ex lege la paternità è riconosciuta.

Va evidenziato, tuttavia, che per legge non esiste una norma che impone che il figlio prenda il cognome paterno. E’ sufficiente leggere il dettatto normativo dui all’art. 6 del Codice Civile, secondo il quale: “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.”  Nulla si dice, dunque, riguardo al cognome da assumere, paterno o materno.

La rilevanza della questione non solo riguarda il principio di uguaglianza e parità tra uomo e donna, oramai riconosciuto, ma anche il diritto internazionale: avendo l’Italia sottoscritto il Trattato di Lisbona che, vieta ogni discriminazione fondata sul sesso, la Corte di Strasburgo ha già condannato il nostro Paese, per non aver previsto la possibilità di deroga all’automatismo rappresentato dall’attribuzione del cognome paterno, ritenendo tale prassi discriminatoria verso le donne

Si attendono con ansia le motivazioni, poiché una eventuale pronuncia di incostituzionalità metterebbe l’Italia finalmente in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

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