Camera di Consiglio

L’ADOZIONE “MITE” – Con una recentissima sentenza, la Corte di Cassazione ha finalmente riconosciuto, alla luce di varie sentenze di merito, nonché a seguito di molte condanne dello Stato Italiano dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, l’adozione “mite” nel nostro ordinamento.

In particolare, la legge italiana riconosce l’adozione legittimante, con la quale il minore dichiarato ed accertato essere in stato di abbandono, poiché privo di assistenza morale o materiale da parte dei genitori, acquista lo status di figlio nato dal matrimonio della famiglia adottante, recidendo, in tal modo, ogni rapporto con la famiglia di origine. Tale tipologia di adozione, alla luce della giurisprudenza europea, e, ad oggi, della Suprema Corte, deve essere considerata quale “extrema ratio”, ossia l’ultima soluzione utilizzabile qualora non ve ne siano altre. La rottura dei legami con la famiglia originaria in modo definitivo, sulla scorta delle sentenze della Corte EDU, deve essere, dunque, una soluzione residuale, da adottare solo nei casi in  cui vi sia una oggettiva ed irreversibile incapacità di cura da parte dei genitori: l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, infatti, pone a carico dello Stato membro il rispetto effettivo della vita familiare, per cui, laddove sia accertato esistere un legame familiare, lo Stato deve agire in modo da poter consentire la sua prosecuzione, adottando tutte le misure appropriate per riunire figli e genitori, da intendersi anche come misure rapide, per evitare l’erosione nel rapporto tra genitore e figli che vivono separati.

La necessità di dare copertura, tramite l’adozione “mite”, a casi che non dovrebbero recidere tutti i contatti tra figlio e famiglia d’origine, nasce da un ricorso di una madre che aveva tentato, da quando la figlia aveva 5 mesi, di poterla vedere, sebbene fosse decaduta dalla responsabilità genitoriale della stessa, la quale era poi stata dichiarata in stato di adottabilità: in particolare, riconosceva la Cassazione che in realtà la Corte d’Appello non aveva davvero effettuato un vero ed effettivo accertamento sulla sua attuale capacità genitoriale, arrivando, del tutto contraddittoriamente a considerare i ritardi e le difficoltà logistiche ad intrattenere rapporti con la piccola non di natura oggettiva, ma soggettiva.

La madre per quasi due anni non era riuscita a vedere la figlia per problemi alla stessa non imputabili, per lo più oggettivi e burocratici, mentre Ella si era dimostrata diversa rispetto al momento del parto, aveva trovato un lavoro, aveva sempre cercato la figlia.

Sulla base, dunque, della citata giurisprudenza della Corte EDU, nonché sugli altri casi particolari di adozione presenti nell’ordinamento italiano, che già erano stati interpretati dai vari Giudici di merito in maniera estensiva, la Cassazione, in virtù del primario interesse del minore, non ha escluso la presenza della madre biologica nella vita della figlia.

Si attende un passo da parte del Legislatore, poiché non esiste l’adozione “mite” nel diritto italiano.

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