Camera di Consiglio

LA CASSAZIONE APRE ANCORA ALLE ADOZIONI GAY – Con una sentenza che si può definire “storica”, la Suprema Corte ha sancito la legittimità di adozione di un minore adottato in America da una coppia omosessuale. Ma andiamo con ordine.

Un cittadino italiano ed un americano convolavano a nozze a New York, ed adottavano un ragazzino di ora circa dieci anni. Una volta rientrati in Italia, tuttavia, trasferitisi nella Provincia di Milano, l’Ufficiale di stato civile rifiutava di trascrivere l’avvenuta adozione nell’apposito registro. Nonostante nel 2017 la Corte d’Appello di Milano avesse accettato il riconoscimento di tale adozione, il sindaco del comune di residenza, per mezzo dell’Avvocatura dello Stato, aveva proposto ricorso in Cassazione per impedire la trascrizione di tale provvedimento in Italia.

Tale caso, infine, giungeva avanti, avanti alle Sezioni Unite della Suprema Corte, per la sua particolare delicatezza, e con la storica sentenza n. 9006/2021 pubblicata il 31 marzo 2021, hanno autorizzato la trascrizione nel registro di Stato Civile del provvedimento dell’autorità americana che disponeva l’adozione del minore riconoscendo e formalizzando pertanto la coppia genitoriale del minore anche se dello stesso sesso. In pratica, le Sezioni Unite hanno dato definitivamente il via libera al riconoscimento dei bambini adottati all’estero da coppie gay.

Già recentemente la Corte Costituzionale, a seguito della Legge Cirinnà sulle unioni civili, che ha di fatto equiparato le unioni civili stesse al matrimonio, pur escludendone l’applicazione della L. n. 184/1983 (la quale prevede  che l’adozione piena è consentita solo ai coniugi uniti in matrimonio, che nell’ordinamento italiano è consentito solo a persone di sesso diverso), aveva ancora una volta superato il Legislatore, legittimando la “stepchild adoption” nei casi in cui vi era la presenza di un genitore biologico, autorizzando l’adozione in casi particolari da parte del compagno/a omosessuale, a tutela del minore e dei suoi rapporti familiari, purché il tutto non fosse  contrario all’Ordine Pubblico.

Ed anche nell’ultimo caso, non viene considerato dalla Corte contraria all’Ordine Pubblico la trascrizione della sentenza di adozione di un Paese straniero, per il motivo per il quale: “il fatto che il nucleo familiare sia omogenitoriale non può essere un elemento ostativo all’adozione”, con un limite, tuttavia, ben definito. Chi ha ricorso alla maternità surrogata, che in Italia è considerata un rato, non può che essere escluso da tale possibilità.

Per la trascrizione dell’adozione in questione, la Corte afferma esplicitamente che il provvedimento “non si è fondato solo sul consenso dei genitori biologici ma anche sugli esiti di un’indagine relativa all’idoneità della coppia adottante“. Ciò significa che il controllo effettuato non si è limitato soltanto nel riscontrare il consenso di entrambi i genitori, ma “ha avuto carattere complessivo, investendo tutte le parti del giudizio”.

Orbene, ciò significa che le future trascrizioni delle adozioni all’estero andranno valutate caso per caso. Si tratta, infatti, di un provvedimento che non è contrario all’ordine pubblico internazionale e che, soprattutto, va nella direzione della piena tutela del bambino e del suo diritto a una famiglia e a una stabilità. Il diritto del minore, il suo primo interesse, deve sempre essere considerato e deve guidare le scelte dei Giudici.

Oramai, appare davvero necessario un intervento del Legislatore: molto più spesso, infatti, vi sono sempre più richieste di riconoscimento dello status di genitori da parte di coppia non unite dal vincolo del matrimonio.

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