Camera di Consiglio
I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO E IL DIRITTO ALLO STUDIO – I disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), sono riconosciuti e descritti dalla L. n. 170/2010 e comprendono la dislessia, che indica la difficoltà di lettura, la disgrafia e la disortografia indicano le difficoltà di scrittura e la discalculia, che indica la difficoltà di calcolo.
La normativa citata sottolinea la necessità di diagnosi rapide e affidabili e percorsi di abilitazione efficaci, descrive le norme e i criteri precisi per identificare precocemente i DSA e dare supporto nella scuola e all’università alle persone con tali disagi.
La certificazione di DSA comporta il fatto che lo studente possa beneficiare, durante l’anno scolastico, delle misure “compensative e dispensative” previste dal “Piano Didattico personalizzato”, ossia attraverso l’attivazione obbligatoria di percorsi di didattica individualizzata e personalizzata da parte dell’istituto scolastico in concerto con la famiglia.
Di ovvietà, dunque, vi è un vero e proprio obbligo per l’istituto scolastico di porre in essere il piano didattico personalizzato e, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della L. n. 170/2010, agli studenti affetti da DSA devono essere garantite, durante il percorso di istruzione e formazione, adeguate forme di verifica e di valutazione. Vieppiù che, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 122/2009 (ossia il Regolamento recante il coordinamento delle normative vigenti per la valutazione degli alunni), per gli studenti con la certificazione di DSA, la valutazione e la verifica dell’apprendimento, ivi compresa quella in fase finale dei cicli scolastici, deve tener conto delle loro situazioni soggettive.
Per questo motivo, anche nell’ambito delle prove d’esame, debbono essere utilizzati gli strumenti metodologici compensativi e dispensativi di cui sopra, ritenuti più idonei per lo studente affetto da DSA, proprio per garantirne il diritto allo studio, alla luce della diversità della sua situazione rispetto agli studenti che non hanno tali problematiche.
Qualora, come accaduto, l’alunno affetto da DSA non venga ammesso alla classe successiva, per l’avere troppe insufficienze nelle materie principali e carenza di preparazione complessiva, e quest’ultimo non abbia beneficiato di tutte le misure e le tutele di cui sopra, che sono da considerarsi obbligatorie, avrà pieno diritto ad impugnare il provvedimento e ad annullarlo, poiché la considerazione della propria condizione psicologica è elemento necessario di cui tener conto anche in fase di valutazione.
Nel caso di specie, il TAR, investito della decisione, ha verificato che nel giudizio formato nel consiglio di classe verso un allievo con DSA regolarmente certificata, non si era tenuto conto, in concreto, delle reali difficoltà dell’allievo, : le valutazioni negative no erano state in alcun modo ponderate attraverso l’analisi delle possibili valutazioni psicopatologiche dello stesso e non vi era stata alcuna analisi effettiva (ma solo un riferimento scritto all’interno del verbale) sull’incidenza dei disturbi da DSA sul rendimento dell’allievo. Pertanto, il TAR accoglieva il ricorso condannando l’istituto scolastico a provvedere all’immediato rinnovo dello scrutinio.
Nella fase delicata che si sta vivendo, inoltre, stante proprio la specificità e la necessità di certe tutele agli allievi più deboli, in una recente circolare, il ministero dell’istruzione ha stabilito che le certificazioni di DSA già in essere (che come da Accordo Stato-Regioni del 2012 andrebbero di norma rinnovate al cambio di ciclo) possano essere prorogate, su domanda della famiglia, fino al massimo di un anno dopo che i servizi di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (cosiddetti NPIA) abbiano ricominciato a svolgere le normali attività.
©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione