Camera di Consiglio

LA GIUSTIFICAZIONE GIURIDICA DEGLI AUTOVELOX IN CITTA’ – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3 del Codice Stradale, vengono individuate le strade in cui è lecito posizionare autovelox “fissi”, ossia sempre funzionanti anche senza la presenza di un pubblico Ufficiale e, dunque, non necessitanti per l’eventuale violazione del Codice medesimo, di contestazione immediata. Tali strade sono le autostrade, le strade urbane principali, le strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento.

E’ bene evidenziare come, tuttavia, nel recente “Decreto Semplificazioni” e secondo la Legge n. 168/2002, è sempre possibile una deroga al divieto di posizionare gli autovelox “fissi” nei centri urbani, ma limitatamente alle strade urbane di scorrimento. Il tutto, di ovvietà, deve avvenire sempre con il consenso del Prefetto, emanato con apposito decreto.

Con una recentissima ordinanza, n. 776/2021, la Corte di Cassazione è ritornata ad occuparsi della questione degli autovelox, a causa di una sanzione comminata al conducente di un’autovettura per superamento dei limiti di velocità. La sanzione amministrativa era stata comminata tramite l’utilizzo di un autovelox “fisso” e, come sopra esplicato, non necessitante di contestazione immediata da parte del Pubblico Ufficiale.

Il Giudice di prime cure aveva giustamente annullato il verbale contro il quale il conducente aveva spiegato opposizione, poiché, in seno al verbale medesimo non vi era traccia del provvedimento prefettizio che autorizzava l’installazione ed il funzionamento del suddetto autovelox. Il Comune aveva proposto appello avverso la sentenza che aveva dato ragione al cittadino e, in secondo Grado, il Giudice d’appello aveva ribaltato la prima sentenza.

Il cittadino ricorreva in Cassazione per far valere i propri diritti e la Suprema Corte gli dava ragione, affermando che in effetti mancava il provvedimento prefettizio di autorizzazione per l’utilizzo di postazioni fisse per il rilevamento della velocità, il quale rappresenta un vero e proprio difetto di motivazione in seno alla sanzione. Nel verbale, infatti, mancava qualsiasi riferimento agli estremi del decreto prefettizio di individuazione delle strade ove è consentito il rilevamento automatico della velocità senza obbligo di contestazione immediata.

Orbene, l’obbligo di riportare nel verbale gli estremi del decreto prefettizio è una condizione posta a garanzia del conducente, il quale ha sempre diritto di conoscere se l’installazione dell’autovelox in quel determinato tratto di strada fosse stata preventivamente autorizzata o meno. Senza tale indicazione, infatti, risulterebbe irrimediabilmente pregiudicato il suo diritto di difesa, non avendo la possibilità di verificare la legittimità del dispositivo in questione.

Ed allo stesso tempo si concederebbe, secondo la Suprema Corte un “illegittimo e arbitrario potere, alle Pubbliche Amministrazioni ed ai loro addetti, di posizionare autovelox in maniera indiscriminata”.

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