Camera di Consiglio
SULLA LEGITTIMITA’ DELLE SANZIONI PER ACCESSO NON AUTORIZZATO IN AREA ZTL – La Corte di Cassazione, con una recentissima ordinanza, si è pronunciata circa la legittimità delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice stradale, con particolare riferimento agli accessi non autorizzati in Zone a Traffico Limitato (ZTL).
Il soggetto sanzionato proponeva ricorso avverso ben 24 verbali di accertamento di detta violazione, prevista dall’art. 198 del Codice stradale. Il Tribunale rigettava il ricorso poiché non solo i verbali di contestazione del Codice stradale costituiscono piena prova sino all’esperimento positivo del procedimento c.d. “querela di falso”, ma, soprattutto, perché il la zona vietata era debitamente segnalata da appositi segnali di preavviso posizionati dal Comune. Alla luce di ciò, non poteva essere accolta la tesi del soggetto, il quale aveva basato la propria difesa su un asserito “errore incolpevole”.
Già il Tribunale aveva significato che i cartelli posizionati dal Comune a segnalazione della ZTL rappresentano segnali di preavviso, collocati “in posizioni utili al fine di garantire a tutti la possibilità di evitare la ZTL”; inoltre, riteneva che le prove raccolte dimostrassero l’esaustività e la completezza dei segnali di preavviso posti dal Comune e che doveva, pertanto, escludersi l’assunto errore incolpevole “in presenza sia di puntuali segnali di preavviso sia dell’indicazione dei percorsi alternativi”.
Aggiungeva, infine, il Tribunale, che “la stessa pluralità delle infrazioni, commesse nei mesi di settembre e di ottobre 2016, è di per sé incompatibile con l’allegata incolpevole ignoranza del divieto”. Come già argomentato, infatti, le infrazioni erano ben 24, commesse nella stessa area, della quale l’automobilista doveva avere, oramai, dimestichezza.
Il soggetto proponeva ricorso per Cassazione, assumendo che lo stesso fosse “caduto in errore a causa della poca chiarezza e della scarsa visibilità della segnaletica”, nonché a causa “della mancanza di indicazioni utili circa i percorsi alternativi idonei ad evitare la violazione”. Inoltre, aggiungeva che, mentre secondo il regolamento di esecuzione del C.d.S. è previsto che la misura minima di avvistamento dei segnali di prescrizione nelle strade urbane sia di ottanta metri, nel suo caso, la segnaletica era posta proprio all’inizio dell’area vietata al traffico senza che altro avviso fosse posizionato prima di tale accesso.
La Cassazione respingeva le doglianze dell’automobilista, poiché deve escludersi un qualsiasi rilievo alla ribadita applicazione del regolamento di esecuzione del C.d.S., richiamato dalla difesa del medesimo, “non avendo il ricorrente svolto alcuna censura in ordine alla statuizione assunta sul punto dal tribunale, dove ha ritenuto che i cartelli posizionati dal Comune a segnalazione della ZTL sono non segnali di prescrizione ai sensi del regolamento di esecuzione del C.d.S.,[…] ma segnali di preavviso e come tali disciplinati dallo stesso regolamento”.
Insomma, come argomentato dal Tribunale, i segnali di preavviso della zona ZTL erano esaustivi, completi e collocati in posizioni utili al fine di garantirne la visibilità e, pertanto, la zona a traffico limitato doveva ritenersi adeguatamente segnalata, tanto da non poter far incorrere taluno in un asserito “errore incolpevole”.
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