Camera di Consiglio

LA CASSAZIONE RITORNA SULL’ASSEGNO DIVORZILE – La Suprema Corte, con una interessante e recentissima sentenza, è tornata ad occuparsi dell’annosa questione riguardante l’assegno divorzile, dando, in questa occasione, ragione all’ex marito.

Nel caso in esame, i coniugi si erano separati ed avevano determinato le condizioni di divorzio. In particolare, l’ex marito avrebbe dovuto corrispondere all’ ex moglie la somma mensile di Euro 900,00. In seguito, la donna proponeva ricorso e la Corte D’Appello, in accoglimento di quanto richiesto, obbligava l’uomo a corrisponderle la somma mensile di Euro 1.400,00.

Non datosi per vinto, l’uomo proponeva ricorso per Cassazione contro la sentenza di secondo grado, assumendo e provando che la Corte d’Appello non aveva valutato le condizioni di fatto in cui viveva l’ex moglie. Invero, imputava alla Corte di non aver minimamente esaminato circostanze idonee di per se stesse a far venir meno l’obbligo del versamento dell’assegno.

L’ex moglie, infatti, aveva oramai formato una stabile famiglia di fatto con il suo nuovo compagno: si trattava di una nuova relazione di lunga durata, oramai caratterizzata da una piena stabilità, che aveva registrato e continuava a registrare contribuzioni economiche da parte del nuovo compagno alla donna, la quale, da tempo, non soltanto trascorreva da anni le sue vacanze con il compagno stesso, ma ne condivideva, altresì, i progetti di vita quotidiana, fermandosi a pernottare nella casa di lui, .di cui possedeva le chiavi, con assoluta assiduità, rivestendo anche cariche lavorative presso le società riconducibili al compagno.

La Suprema Corte, investita della questione, affermava che ai fini della valutazione della persistenza delle condizioni per l’attribuzione dell’assegno divorzile è necessario distinguere tra un semplice rapporto occasionale, che non può far venir meno l’assegno medesimo, dalla creazione di una vera e propria famiglia di fatto. E tale situazione deve essere caratterizzata da stabilità nei rapporti, idonea a conferire un grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, “tale da renderlo rilevante giuridicamente”.

Significava, altresì, la Corte, che, in tali casi, è  sufficiente che l’obbligato (ossia l’ex marito), che chiede l’accertamento della sopravvenuta insussistenza del diritto alla percezione dell’assegno divorzile, dimostrasse l’instaurazione di una stabile convivenza dell’ex coniuge con un nuovo partner. Tale prova, fornita dall’uomo, rappresenta una presunzione idonea a far ritenere la formazione di una nuova famiglia di fatto e, dunque, idonea a far venir meno il diritto all’assegno mensile. E’, invece, onere di chi ne beneficia (in tale caso, l’ex moglie), provare che la convivenza in essere non integri nel caso concreto la formazione di una nuova famiglia.

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che andare spesso a pernottare a casa del compagno, detenere le chiavi dell’appartamento a lui intestato, ricoprire cariche nelle società da lui gestite, fossero tutti elementi sufficienti per ritenere che la donna avesse creato una nuova famiglia di fatto (e, dunque, giuridicamente rilevante), dopo il divorzio, e che quindi non potesse più pretendere l’assegno divorzile dall’ex marito.

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