Camera di Consiglio

LA VEXATA QUAESTIO SULLA LEGITTIMITÀ DEI DPCM  – La questione di legittimità o meno dei DPCM adottati in specie durante lo scorso lockdown sono destinati ad essere oggetto di svariate interpretazioni giurisprudenziali, attesa la loro particolarità: di fatto, tali decreti sono andati ad incidere fortemente sulle libertà fondamentali costituzionalmente garantite dei cittadini e già nei prossimi mesi non mancheranno diatribe davanti ai Tribunali.

In particolare, si segnala un’interessante sentenza del Tribunale di Pisa, emessa in data 17 marzo 2021. Con la sentenza n. 419 del 17 marzo 2021, il Tribunale ha affermato testualmente che: “Non v’è dubbio che diritti fondamentali degli individui sono risultati compressi a seguito di Delibere del Consiglio dei Ministri e Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri -DPCM – atti questi aventi natura amministrativa e non normativa”.

Parere del Tribunale, dunque, è di ritenere tali atti di natura non normativa, ma meramente ammnistrativa: ed alla luce di tale interpretazione, il Giudice avrebbe avuto tutto il potere di far disapplicare tali atti. Il Tribunale, infatti, così sanciva: “corre l’obbligo di verificare l’idoneità dei DPCM emessi a comprimere i diritti fondamentali che hanno riguardato, a fronte della delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, dichiarativa dello stato di emergenza sanitaria, quale atto non avente forza di legge”.

Richiamando dettagliate fonti normative del nostro Ordinamento, il Tribunale deduceva che è pur vero che il Consiglio dei Ministri detiene il potere di ordinanza in materia di protezione civile; ciò, tuttavia, va letto in connessione con il Codice della Protezione Civile che individua determinate tipologie emergenziali e le dichiarazioni dello stato di emergenza, che devono rendersi a seguito di apposite rilevazioni del Dipartimento della protezione Civile medesima.

Dalla lettura della normativa positivizzata, secondo il Tribunale: Le richiamate disposizioni, pertanto, nulla hanno a che vedere con situazioni di ‘rischio sanitario’, qual è quello derivato dal COVID-19 (certamente evento calamitoso)”. Inoltre, cosa più importante da evidenziare, è che nella stessa Carta Costituzionale non sarebbe riscontrabile alcuna disposizione che conferisca poteri particolari al Governo, tranne il caso – individuato all’epoca, alla luce del periodo storico – venisse deliberato dalle Camere lo stato di guerra. In tale caso, le Camere sarebbero legittimate a conferire al Governo i poteri speciali ai sensi del dettato normativo dell’art. 78 della Costituzione.

In conclusione, secondo il Tribunale: “manca, perciò, un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con consequenziale illegittimità della stessa per essere stata emessa in violazione dell’art. 78, non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria”.

Secondo tale lettura, dunque, la delibera che dichiarava lo stato di emergenza il 31 gennaio 2020 sarebbe illegittima, poiché emanata in assenza dei presupposti legislativi previsti dall’Ordinamento.

Questa è soltanto una lettura resa da un Tribunale di merito e non sarà la prima, né l’ultima. L’emergenza COVID ha di fatto portato un’evoluzione (positiva o negativa, allo stato non si può dire) del diritto vivente. Tuttavia, si significa che la Corte che si dovrà, prima o poi, esprimere sarà la Corte Costituzionale e che mai nella storia della Repubblica Italiana era mai capitata una tale emergenza sanitaria.

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