Green Pass, cosa cambia dal 6 agosto

Il decreto legge è un atto normativo disciplinato dall’art. 77 della Costituzione, deliberato dal Governo e la cui validità è subordinata alla conversione in legge. Tuttavia, al momento della sua deliberazione ha subito forza di legge.

Il decreto legge n. 105 approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio 2021, che sta creando non poche diatribe sociali, politiche e giurisprudenziali, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 luglio: con tale atto normativo sono state determinate misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica del Coronavirus, al fine di garantire un esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Invero, dal 6 agosto 2021 è prevista l’obbligatorietà del possesso del “Green Pass” per poter accedere a determinati servizi d attività, in zona bianca, che di seguito si elencheranno: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per poter consumare al tavolo ed al chiuso;  spettacoli  aperti  al  pubblico,  eventi  e  competizioni sportivi; accesso a musei o altri istituti e luoghi della cultura  e  mostre; accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere,  limitatamente alle attività al chiuso; partecipazione a fiere, convegni, congressi; accesso a centri termali, parchi tematici e di divertimento; accesso a centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  sempre limitatamente alle attività al chiuso; accesso a  sale  gioco,  sale  scommesse,  sale  bingo  e casinò, nonché l’accesso a luoghi ove si svolgono concorsi pubblici.

Il decreto prevede, altresì, che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività appena elencate sono tenuti a verificare gli accessi delle persone che dovranno esibire il Green Pass e, in caso di violazione, sono previste sanzioni dai 400 ai 1.000 Euro, oltre alla chiusura dell’attività sino a 10 giorni.

I controlli saranno a carico dei gestori delle attività i quali dovranno verificare il possesso del “Green Pass” agli avventori grazie all’App “VerificaC19”, approvata dal Ministero della Salute. Orbene, la persona all’ingresso dovrà mostrare il proprio codice QR (presente nel “Green Pass” in suo possesso.

Alcune domande sorgono spontanee, tuttavia: ad esempio, il titolare od il gestore di un bar o un ristorante, possono essere considerati alla stregua di pubblici ufficiali?  Inoltre, se lo stesso gestore fosse sprovvisto di “Green Pass”, quali sarebbero le conseguenze? Il decreto di cui si parla, ad avviso di chi scrive, lascia più domande che risposte: come comportarsi circa il diritto alla privacy di ognuno, comprendente anche le scelte mediche?

È bene evidenziare che la carta Costituzionale tutela il diritto alla salute del singolo, sia quello della collettività: ragionando su uno dei principi cardine del nostro Ordinamento, ossia il principio di ragionevolezza, di ovvietà sarebbe da preferire la tutela della collettività: stando ai dati, gran parte della popolazione si è vaccinata.

Ma non vi è alcun obbligo di vaccinarsi. Dovrebbe prevalere il senso civico, ma, di fatto, non vi sono obblighi in tal senso. Bisognerà attendere lo scioglimento di “nodi” giurisprudenziali molto importanti, forse i più gravi della storia della Repubblica. Non ci resta che aspettare.

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