Il Registro delle lobby nella UE

Da uno studio di aprile 2016 redatto dal servizio di ricerca del parlamento europeo intitolato “Transparency of lobbying in Member States”, risulta che sono solo 6 i paesi (Austria, Irlanda, Lituania, Polonia, Regno Unito e Slovenia) in cui le organizzazioni di lobbying hanno l’obbligo di accreditarsi presso un registro nazionale, e l’Italia non è tra questi (ne parlammo qui e in una intervista).

Insieme al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea, il Parlamento è impegnato a promuovere la trasparenza e l’etica nell’ambito delle attività di lobbismo, e utilizza un registro comune per la trasparenza onde controllare le attività dei rappresentanti di interessi. Per garantire etica e trasparenza, i deputati pubblicano informazioni sui loro contatti con i gruppi d’interesse, in quanto le istituzioni dell’UE interagiscono con un’ampia gamma di gruppi e di organizzazioni che rappresentano interessi specifici e svolgono attività di lobbismo. Questa attività è componente legittima e necessaria del processo decisionale, capace di garantire che le politiche dell’UE rispecchino le reali esigenze dei cittadini. Tutti i rappresentanti di interessi possono fornire al Parlamento conoscenze e competenze specifiche in numerosi ambiti economici, sociali, ambientali e scientifici, e possono svolgere un ruolo chiave nel dialogo aperto e pluralista su cui si basa un sistema democratico. Il registro per la trasparenza è gestito congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea. I Segretari generali delle tre istituzioni disciplinano l’attuazione dell’accordo attraverso un consiglio di amministrazione e un segretariato congiunto composto da funzionari di ciascuna delle tre istituzioni, i quali si occupano del funzionamento quotidiano del registro.

Tutti i rappresentanti di interessi sono invitati a registrarsi su base volontaria se svolgono attività destinate a influenzare l’elaborazione delle politiche, l’attuazione delle politiche e il processo decisionale in seno alle istituzioni dell’UE e sono tenuti a rispettare il Codice di condotta per i soggetti registrati. Solo i rappresentanti di interessi registrati possono essere invitati come oratori alle audizioni pubbliche delle commissioni, sostenere le attività degli intergruppi e dei raggruppamenti non ufficiali dei deputati al Parlamento europeo, o parteciparvi. Grazie alle misure complementari, i soggetti registrati possono tranquillamente ricevere notifiche sulle attività delle commissioni, organizzare congiuntamente eventi e chiedere il patrocinio del Presidente. L’accordo interistituzionale relativo al registro comune per la trasparenza definisce le attività di rappresentanza di interessi o di lobbismo contemplate e stabilisce il tipo di informazioni che devono fornire i soggetti registrati. I relatori, i relatori ombra e i presidenti di commissione sono tenuti a pubblicare online le informazioni relative alle riunioni programmate con i rappresentanti di interessi rientranti nell’ambito di applicazione dell’accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza. Questo vale per qualsiasi incontro finalizzato a influenzare il processo politico o decisionale delle istituzioni europee, indipendentemente dal luogo in cui si svolge.

Tutti gli altri deputati, compresi i vicepresidenti di commissione, i presidenti di delegazione o i coordinatori, non hanno alcun obbligo giuridico di pubblicare i dettagli delle loro riunioni, ma lo possono fare su base volontaria sulle pagine relative al profilo dei deputati. Tale elenco illustra le varie consulenze e i vari pareri esterni ricevuti dal relatore. Esso viene poi pubblicato insieme alla relazione dopo la sua approvazione in sede di commissione e consente di vedere i contatti che ha avuto il relatore prima della votazione finale in Aula. Detto elenco è indipendente dalla pubblicazione delle riunioni con i rappresentanti di interessi, ma i relatori possono utilizzarlo per integrare le dichiarazioni relative alle riunioni con i rappresentanti di interessi.

Gli intergruppi sono raggruppamenti non ufficiali costituiti da singoli deputati al fine di organizzare scambi informali di opinioni su questioni specifiche e promuovere i contatti tra i deputati e la società civile. Solo i gruppi di interesse iscritti nel registro per la trasparenza possono partecipare alle attività organizzate dagli intergruppi o da altri raggruppamenti non ufficiali nei locali del Parlamento, offrendo loro sostegno od organizzando congiuntamente gli eventi. Ogni anno i presidenti degli intergruppi devono compilare e aggiornare una dichiarazione annuale relativa a qualsiasi sostegno ricevuto, in contanti o in natura (per esempio assistenza di segreteria). Gli altri raggruppamenti non ufficiali sono altresì tenuti a dichiarare, entro la fine del mese successivo, ogni sostegno, in contanti o in natura, che i deputati non hanno dichiarato a titolo individuale conformemente agli obblighi di cui al Codice di condotta dei deputati.

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