Camera di Consiglio
ATTENZIONE A CHIEDERE I DANNI QUALORA RICORRA IL CASO FORTUITO – La vicenda che verrà di seguito narrata, rappresenta sicuramente un’ipotesi che può accadere in molti casi: tuttavia, si significa come sia necessario fare attenzione prima di lamentare e richiedere danni in Tribunale.
Invero, una donna citava in giudizio il Comune chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni dalla stessa patiti: invero, ella era caduta mentre camminava nella piazza del Comune medesimo e cadeva a causa della presenza di un dislivello nella pavimentazione. Conseguentemente, il Comune si costituiva, chiedendo il rigetto delle doglianze della donna. Tuttavia, in primo grado la richiesta di risarcimento veniva accolta, a seguito dell’espletamento di apposita CTU, decisione ribaltata in appello, con il totale rigetto delle richieste dell’infortunata.
La Corte d’Appello rigettava le richieste poiché il dislivello presente nella piazza in questione aveva un’altezza di 12 centimetri, conseguenti all’esecuzione di alcuni lavori di riqualificazione urbana della piazza medesima. Pertanto, veniva rilevato, altresì, che la colorazione della parte superiore del gradino-dislivello era ben differente rispetto a quella della parte inferiore e che le lastre della parte superiore erano anche poste con una striscia di direzione inversa rispetto a quelle del piano inferiore. Secondo la Corte, dunque, tali differenze cromatiche avrebbero reso ben visibile il dislivello (specie in una giornata di sole come quella in cui era occorso il sinistro), oltre al fatto che il dislivello presente fosse in ottimo stato di manutenzione, per il recente svolgimento dei lavori. Concludeva, dunque, la Corte d’Appello che la caduta della donna non poteva che rientrare nell’alveo del caso fortuito e che, dunque, nessun danno potesse essere ascrivibile al Comune.
La donna proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto l’esistenza, nella specie, del caso fortuito, che non sarebbe in alcun modo predicabile anche in considerazione della natura oggettiva della responsabilità che grava in capo al custode (ossia il Comune, nel caso di specie). Si ricorda che la responsabilità da cose in custodia è disciplinata dall’art. 2051 c.c., secondo il quale: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Per “caso fortuito” si intende un evento naturale o ad esso assimilato, indipendente dalla volontà umana, non ragionevolmente prevedibile e al quale non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della normale diligenza.
Tuttavia, la Suprema Corte non accoglieva il ricorso, poiché in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, richiede “una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione”. E, di conseguenza, quanto più la causazione di un possibile danno possa essere prevedibile con l’utilizzo delle “cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze”, tanto più deve considerarsi incidente l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno. Orbene, quando vi è un comportamento negligente e disattento (come nel caso di specie, vista la condizione della piazza), tale condotta non può costituire un’evenienza probabile e, pertanto, risulta integrato il caso fortuito. Attenzione, pertanto, ad agire e chiedere il risarcimento danni se l’evento dannoso poteva essere evitato usando la normale diligenza.
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